IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla "Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari"; Visto il regolamento della Commissione 3600/92/CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE; Visto il regolamento della Commissione n. 933/1994 del 27 aprile 1994 che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento n. 3600/92/CEE; Tenuto conto che la Germania, individuata dal regolamento n. 933/94/CEE come Paese relatore per la sostanza attiva "Fluroxypyr" ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva; Visto il parere espresso in data 18 maggio 1999 sulla sostanza attiva "Fluroxypyr" dal Comitato scientifico piante, istituito presso la Commissione U.E.; Visto il rapporto di riesame della sostanza attiva "Fluroxypyr" approvato a Bruxelles nella riunione del comitato fitosanitario permanente del 30 novembre 1999; Vista la direttiva della Commissione 2000/10/CE del 1o marzo 2000 concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Fluroxypyr" nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/10/CE con l'inserimento della sostanza attiva "Fluroxypyr" nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva FLUROXYPYR e' iscritta, fino al 30 novembre 2010, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate in allegato 1.