IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  l'art.  6  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194,
relativo alla "Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari";
  Visto il regolamento della Commissione 3600/92/CEE dell'11 dicembre
1992,  relativo  alle  disposizioni per l'attuazione della prima fase
del  programma  di  cui  all'art.  8, paragrafo 2, della direttiva n.
91/414/CEE;
  Visto  il  regolamento  della Commissione n. 933/1994 del 27 aprile
1994  che  determina  le  sostanze attive dei prodotti fitosanitari e
designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento n.
3600/92/CEE;
  Tenuto  conto  che  la  Germania,  individuata  dal  regolamento n.
933/94/CEE come Paese relatore per la sostanza attiva "Fluroxypyr" ha
effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva;
  Visto  il  parere  espresso  in  data 18 maggio 1999 sulla sostanza
attiva "Fluroxypyr" dal Comitato scientifico piante, istituito presso
la Commissione U.E.;
  Visto  il  rapporto  di  riesame della sostanza attiva "Fluroxypyr"
approvato  a  Bruxelles  nella  riunione  del  comitato fitosanitario
permanente del 30 novembre 1999;
  Vista  la  direttiva della Commissione 2000/10/CE del 1o marzo 2000
concernente   l'iscrizione   della   sostanza   attiva   "Fluroxypyr"
nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2000/10/CE  con  l'inserimento  della  sostanza  attiva  "Fluroxypyr"
nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  sostanza attiva FLUROXYPYR e' iscritta, fino al 30 novembre
2010,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con  la  definizione chimica ed alle condizioni riportate in allegato
1.