L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11  che  prevede  nuovi  termini  per  l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visti  il  decreto  ministeriale  20 ottobre 1993 di autorizzazione
all'esercizio   dell'attivita'  assicurativa  in  alcuni  rami  danni
rilasciato  alla Toro Targa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino,
via Dellala n. 8, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 17 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti della Toro Targa assicurazioni S.p.a.
che  ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 7, 13, 15 e
20 dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Toro Targa
assicurazioni  S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate
agli articoli:
    art. 5 (Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni):
      conversione  del  capitale  sociale  in  euro con riduzione del
valore nominale del numero 90.000.000 di azioni da L. 1.000 cadauna a
euro 0,51  cadauna  e  conseguente  riduzione del capitale sociale da
L. 90.000.000.000   a  L.  88.874.792.997  (pari  a  euro 45.900.000)
mediante imputazione di L. 1.125.207.003 a riserva legale.
  Sostituzione  di  90.000.000 di azioni di valore nominale euro 0,51
cadauna con numero 45.900.000 di valore nominale euro 1;
    art. 7 (Convocazione delle assemblee):
      introduzione  della  possibilita'  di  convocare l'assemblea da
parte   di   almeno   due   membri   del  collegio  sindacale  previa
comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.
  Modifica  del  termine  di convocazione dell'assemblea ordinaria ai
fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno,
con  possibilita' di prorogare tale termine sino al 30 giugno qualora
particolari   esigenze   lo   richiedano  ovvero  quando  l'attivita'
riassicurativa sia esercitata in misura rilevante;
    art. 13 (Riunioni del consiglio di amministrazione):
      introduzione  della  possibilita'  di convocare il consiglio di
amministrazione  da parte di almeno due membri del collegio sindacale
previa comunicazione al presidente;
    art. 15 (Poteri del consiglio di amministrazione):
      introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale,
da  parte  degli  amministratori  cui  siano  stati delegati i poteri
sull'attivita'   svolta   e   sulle   operazioni  di maggior  rilievo
economico,  finanziario  e  patrimoniale, effettuate dalla societa' o
dalle  societa'  controllate  e,  in particolare, sulle operazioni in
potenziale conflitto di interesse: modalita';
    art. 20 (Collegio sindacale):
      nuova disciplina in materia di:
        a) nomina  del  presidente  del collegio sindacale: criteri e
modalita';
        b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio
sindacale.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 ottobre 2000
                                             Il presidente: Manghetti