L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11  che  prevede  nuovi  termini  per  l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP  del  13 settembre 1996, n. 333, di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  in  alcuni  rami  danni  rilasciata  alla  C.I.R.A. -
Compagnia  italiana  rischi  aziende  S.p.a., con sede in Verona, via
Carlo Ederle n. 4;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 10 aprile 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  della  C.I.R.A. - Compagnia italiana
rischi  aziende  S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli
ex  articoli  1,  8  e 17 dello statuto sociale abrogati e sostituiti
dagli  articoli  1,  8  e  18,  la modifica dell'art. 5 dello statuto
sociale,  nonche'  l'inserimento di un nuovo articolo numerato 16-bis
rinumerato   17   e   la  conseguente  rinumerazione  degli  articoli
successivi dello statuto stesso;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato il nuovo testo dello statuto sociale della C.I.R.A. -
Compagnia  italiana rischi aziende S.p.a., con sede in Verona, con le
modifiche apportate agli articoli:
    abrogazione  dell'ex  art.  1  (Denominazione  -  Sede - Durata -
Oggetto) denominazione sociale;
    nuovo   art.  1  (Denominazione  -  Sede  -  Durata  -  Oggetto);
variazione della denominazione sociale in "Cattolica Aziende societa'
per azioni";
    art. 5 (capitale):
      conversione  in  euro  del  valore  nominale delle azioni e del
capitale   sociale   e  conseguenti  arrotondamenti  per  difetto  al
centesimo  mediante accredito alla riserva legale secondo le seguenti
modalita':
        a) conversione  del capitale sociale in euro 5.160.000 diviso
in  1.032.000  azioni  da  euro 5  ciascuna  (in luogo del precedente
importo espresso in L. 10.000.000.000, diviso in 1.000.000 azioni del
valore nominale di L. 10.000 ciascuna);
        b) accredito a riserva legale di euro 4.568,99;
        c) riduzione  del  valore  nominale  delle azioni da 5,16 a 5
euro  ciascuna,  con conseguente aumento del numero complessivo delle
stesse da 1.000.000 a 1.032.000;
      abrogazione  dell'ex  art.  8  (assemblee),  convocazione delle
assemblee;
    nuovo art. 8 (assemblee):
      modalita'  di  convocazione  delle  assemblee e luogo di tenuta
delle stesse.
  Termini   di   convocazione   dell'assemblea   ordinaria   ai  fini
dell'approvazione  del  bilancio:  entro  quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio,  con  possibilita'  di prorogare tale termine sino al
30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano.
  Possibilita'  di  convocazione  delle  assemblee, sia ordinaria che
straordinaria,  in  qualunque  tempo su iniziativa del consiglio o di
almeno due membri del collegio sindacale.
  Formalita'  di costituzione delle assemblee in mancanza di regolare
convocazione;
      inserimento nuovo art. 16-bis rinumerato 17 (amministrazione).
  Introduzione  dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da
parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni  di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale,
effettuate  dalla  societa'  e  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,  sulle  operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita';
    abrogazione ex art. 17 (collegio sindacale), nomina dei sindaci;
    nuovo art. 18 (collegio sindacale):
      nomina  dei  sindaci e designazione del Presidente del collegio
sindacale.
  Cause  di  ineleggibilita',  di  decadenza e limiti al cumulo degli
incarichi.
  Retribuzione dei sindaci: modalita';
    ex art. 18, rinumerato art. 19 (bilancio ed utili), invariato nel
testo;
    ex art. 19, rinumerato art. 20 (bilancio ed utili), invariato nel
testo;
    ex art. 20, rinumerato art. 21 (bilancio ed utili), invariato nel
testo;
    ex art. 21, rinumerato art. 22 (bilancio ed utili), invariato nel
testo;
    ex art. 22, rinumerato art. 23 (bilancio ed utili), invariato nel
testo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 ottobre 2000
                                             Il presidente: Manghetti