IL DIRETTORE GENERALE
                            per l'impiego
  Visto   il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visto  l'art.  3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
  Visto il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468;
  Visti in particolare:
    l'art. 2, commi 4 - 5 - 6 - 9;
    l'art. 11, commi 7, lettere b), c) e d) - 8;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del  24  febbraio  1998,  che  individua  le agenzie di promozione di
lavoro  e  di  impresa  ai  fini  dello  svolgimento  delle attivita'
previste dall'art. 2 del sopra citato decreto legislativo;
  Vista  la nota della Direzione generale per l'impiego - Div. II del
3 marzo 1998;
  Considerato  che  l'art.  2,  comma  4,  del decreto legislativo n.
468/1997  prevede l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove
attivita'  stabili  nel  tempo  come condizione dell'approvazione del
progetto  di  lavori  di  pubblica utilita' da parte della competente
commissione  regionale per l'impiego o della commissione centrale per
l'impiego.   Considerato,  altresi',  che  al  progetto  deve  essere
allegato  il  piano  di impresa relativo all'attivita' che si intende
promuovere   e  la  dichiarazione  scritta  attestante  la  eventuale
fornitura    di    assistenza    tecnico    progettuale,    ai   fini
dell'approvazione  del  progetto  medesimo da parte delle commissioni
sopra   indicate   che   valutano   la  sussistenza  dei  presupposti
tecnicamente  fondati  dell'impegno  a realizzare nuove attivita' nel
tempo;
  Considerato  che  l'art.  2,  comma  9,  del decreto legislativo n.
468/1997  prevede  che,  nel  caso in cui non si realizzi il piano di
impresa,  l'agenzia  di  promozione  di  lavoro  e  di impresa che ha
certificato  la  sussistenza  dei  presupposti  di cui al comma 4 del
medesimo  art.  2 deve restituire le somme percepite per l'assistenza
tecnico progettuale;
  Considerato  che  l'art.  11,  comma  8, del decreto legislativo n.
468/1997,  stabilisce che l'erogazione dei contributi di cui al comma
7  del medesimo art. 11, lettere c) e d) (dotazione di attrezzature e
assistenza   tecnico-progettuale)   dovra'  prevedere  un  saldo  non
inferiore  al  50% subordinato alla effettiva realizzazione del piano
di impresa;
  Ritenuto di dover individuare i criteri relativi all'erogazione dei
contributi  per le spese relative alle attrezzature ed all'assistenza
tecnico-progettuale,  di  cui  all'art. 11, comma 7, lettere c) e d),
del decreto legislativo n. 468/1997;
  Ritenuto  di  vincolare  per  il disposto dell'art. 2, comma 9, del
decreto   legislativo   n.   468/1997  il  100%  dei  contributi  per
l'assistenza  tecnico-progettuale  alla  realizzazione  del  piano di
impresa;
  Ritenuto,   altresi',  di  vincolare  il  70%  del  contributo  per
attrezzature alla effettiva realizzazione del piano d'impresa al fine
di  ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie predisposte allo
scopo;
  Ritenuto  che  per  la  realizzazione  del  piano  di impresa debba
intendersi  il  raggiungimento  o  l'offerta  da  parte  del soggetto
attuatore  della stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati
nei  lavori  di  pubblica  utilita',  anche  sotto  forma  di  lavoro
autonomo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  per le spese che riguardano la formazione ed il 30%
del  contributo  per le attrezzature sono erogati agli enti attuatori
su presentazione della domanda da parte dell'ente attuatore medesimo.
  Per  le erogazioni relative ai progetti approvati dalle commissioni
regionali  per  l'impiego  deve  essere  acquisita  dalle  competenti
direzioni  regionali  del  lavoro  la  certificazione  antimafia  e i
medesimi  uffici  devono  verificare  l'approvazione  del progetto di
pubblica  utilita',  la  rispondenza  dei  dati dal richiedente nella
domanda  al  progetto  approvato,  e,  per  il  tramite  del servizio
ispettivo, lo svolgimento dell'attivita' formativa, l'idoneita' delle
attrezzature ed il loro effettivo utilizzo.
  Per  le erogazioni relative ai progetti approvati dalla Commissione
centrale  per  l'impiego  la  Direzione  generale  per l'impiego deve
acquisire  la certificazione antimafia, verificare l'approvazione del
progetto  di  pubblica  utilita'  e  la rispondenza dei dati indicati
dall'ente  richiedente  nella domanda al progetto approvato. Per tali
progetti   le   competenti  direzioni  regionali  del  lavoro  devono
verificare,  per  il  tramite  del servizio ispettivo, lo svolgimento
dell'attivita'  formativa, l'idoneita' delle attrezzature, ed il loro
effettivo utilizzo.