IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "legge quadro in
materia  di  lavori  pubblici",  nel  testo aggiornato pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre
1999;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale,
in  attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile
1997,  n.  94,  sono state dettate le disposizioni per l'unificazione
del  Ministero  del  tesoro  e  del  Ministero  del  bilancio e della
programmazione economica;
  Vista  la  legge  17 maggio  1999,  n. 144, che, all'art. 4, per il
finanziamento  a  fondo  perduto  della progettazione preliminare dei
soggetti  di  cui all'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e successive modifiche assegna alla Cassa depositi e prestiti
la somma di lire 110 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui, lire
30  miliardi  per  il  1999,  lire  40 miliardi per il 2000 e lire 40
miliardi  per il 2001, prevedendo che a decorrere dall'anno 2000 alla
determinazione  del fondo si provveda ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera   d),  della  legge  5 agosto  1997,  n.  468,  e  successive
modificazioni;
  Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63/98 (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  199 del 27 agosto 1998), con la quale questo
Comitato,  in  attuazione  del  disposto  dell'art.  1 del menzionato
decreto  legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio
regolamento  interno,  demandando a successive delibere l'istituzione
di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a
questioni  di  particolare  rilevanza  generale ed intersettoriale ed
annoverando    tra   le   istituende   commissioni   la   commissione
infrastrutture,  e  vista  la  propria delibera del 5 agosto 1998, n.
79/98  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 241 del 15 ottobre
1998), con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne
sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto;
  Vista la delibera del 22 dicembre 1998, n. 140/98 (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998), con la quale questo
Comitato  ha  approvato  le  linee  per  la  programmazione dei fondi
strutturali 2000-2006, prevedendo la redazione di rapporti interinali
settoriali a cura delle amministrazioni centrali competenti;
  Considerato  che  il  richiamato  art.  4  della  legge n. 144/1999
riserva  il  50%  dei  finanziamenti  alle regioni dell'obiettivo 1 e
demanda  a  questo Comitato la ripartizione delle risorse, stabilendo
che  il  70%  venga  assegnato  alle  diverse  regioni in percentuale
corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e
prevedendo  che  il  residuo  30%  sia  attribuito  secondo  l'ordine
cronologico  di  presentazione  delle  domande  che eccedano la quota
attribuita alla regione;
  Considerato  che,  secondo  il  dettato legislativo, l'assegnazione
deve essere revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non
e' documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione;
  Considerato  che  la  commissione  infrastrutture, nella seduta del
24 luglio 2000, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta
di  riparto formulata dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e
coesione   del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica  ed ha puntualizzato altri aspetti in vista
di una regolamentazione organica della materia;
  Ritenuto  di  procedere  al  riparto  dello  stanziamento  relativo
all'intero triennio 1999- 2001, al fine di accelerare la procedura di
assegnazione  dei fondi 2001 e recuperare cosi' i ritardi connessi ai
tempi   occorsi   per   completare   la   procedura  di  zonizzazione
dell'obiettivo  2  e  definire  conseguentemente  le  percentuali  da
utilizzare  per  il  riparto  nell'ambito  della relativa macro-area,
prevedendo  pero',  in  relazione alla diversa data di disponibilita'
dei fondi e in sintonia con le finalita' della legge, il ricorso alle
risorse  stanziate  per il 2001 solo dopo l'esaurimento degli importi
concernenti il biennio 1999-2000;
  Ritenuto  che  in  base  al  regolamento  CEE  n.  1260/1999  siano
identificabili    quali   regioni   riconducibili   all'obiettivo   1
Basilicata,  Campania,  Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonche'
il   Molise   in   quanto  beneficiario  del  regime  transitorio  di
progressiva  uscita da tale obiettivo, e ritenuto di adottare, per il
riparto  tra dette regioni, percentuali uguali a quelle concordate in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  ed  utilizzate nella delibera del 6 agosto
1999, n. 142/99 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1999);
  Ritenuto, nell'ottica di piena concertazione con le regioni seguita
da  questo Comitato, di dare un'informativa della proposta di riparto
alla  suddetta  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Preso  atto  delle  risultanze della seduta tenuta il 3 agosto 2000
dalla citata Conferenza;
                              Delibera:
1. Riparto territoriale.
  1.1. Riparto tra macro-aree.
  Lo  stanziamento  di  110 miliardi di lire recato dall'art. 4 della
legge  n.  144/1999  per  il  triennio  1999-2001 e' ripartito tra la
macro-area  delle  regioni  dell'obiettivo  1  e  la macro-area delle
regioni dell'obiettivo 2 in ragione del 50% ciascuna.
  1.2. Riparto nell'ambito delle macro-aree.
  Il 50% assegnato a ciascuna macro-area e' ripartito come segue:
    il  35%  e'  suddiviso tra le regioni come indicato nel prospetto
allegato,  che  forma parte integrante della presente delibera e che,
alla  colonna  2,  riporta  gli  importi  spettanti  per  il  biennio
1999-2000 e, alla colonna 3, gli importi per l'anno 2001;
    il residuo 15% e' attribuito in base alla "premialita'", seguendo
cioe'   l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle  domande  che
eccedano la quota attribuita alla regione in modo da privilegiare gli
enti   piu'  efficienti,  e  corrisponde,  per  ciascuna  macro-area,
all'importo  di 10,5 miliardi di lire per il biennio 1999-2000 e alla
cifra di 6 miliardi di lire per il 2001.
2. Accesso al fondo.
  2.1. Soggetti abilitati a chiedere il finanziamento.
  In base al combinato disposto dell'art. 4 della legge n. 144/1999 e
dell'art.  1,  comma  54,  della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (come
modificato  dall'art.  8  del  decreto-legge  25 marzo  1997,  n. 67,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135),
soggetti abilitati a chiedere il finanziamento a fondo perduto per la
progettazione  preliminare  sono:  regioni,  province,  comuni e loro
consorzi,  comunita'  montane,  consorzi  di  bonifica  o consorzi di
irrigazione,  societa'  per  le  gestioni  dei  servizi  pubblici cui
partecipano enti locali o loro aziende speciali.
  2.2. Opere cui e' riferibile il finanziamento.
  L'accesso  al  fondo  e'  possibile  per  opere  il  cui  costo  di
realizzazione  previsto  sia pari o superiore ai 3 miliardi di lire e
per  le  quali  sia  stato  redatto  uno studio di fattibilita' i cui
risultati,  come  prescrive  il  menzionato  art.  4  della  legge n.
144/1999,  siano stati valutati positivamente e certificati come tali
dalle  strutture  di valutazione istituite ai sensi dell'art. 1 della
stessa  legge  n. 144/1999 e siano stati giudicati, con provvedimento
del  presidente  della  regione,  compatibili  con  le previsioni dei
rapporti   interinali   di   cui  alla  delibera  n.  140/98,  meglio
specificata  in premessa, e quindi dei programmi operativi con cui e'
stata  data  estrinsecazione  a  detti  rapporti, o con le previsioni
degli   analoghi   documenti   programmatori  relativi  alle  regioni
dell'obiettivo 2.
3. Procedura di assegnazione.
  3.1. Utilizzo dello stanziamento relativo al biennio 1999-2000.
  La  Cassa  depositi  e  prestiti  registra le domande pervenute dai
soggetti  abilitati  a  richiedere  il finanziamento secondo l'ordine
cronologico di presentazione e separatamente per le due macro-aree di
cui al punto 1.1 in modo da dar luogo a due distinte graduatorie.
  La   Cassa  valuta  la  sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  ed
oggettivi per l'accesso al fondo e, senza procedere ad istruttorie di
ordine  tecnico, accoglie le richieste di finanziamento relative alla
singola  regione  secondo  l'ordine  di presentazione delle richieste
medesime  e  sino  a  concorrenza della quota attribuita alla regione
stessa per il biennio 1999-2000.
  L'importo   "premiale",   pari  a  10,5  miliardi  di  lire,  viene
attribuito  sulla  base  della  graduatoria  generale  relativa  alla
macro-area  considerata,  una  volta  stralciate le istanze che hanno
trovato accoglimento nell'ambito della quota regionale.
  La  concessione  del  finanziamento  avviene con determinazione del
direttore  generale  della  Cassa  entro  trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente delibera o, se successiva, dalla data di
presentazione della richiesta.
  3.2. Utilizzo dello stanziamento relativo al 2001.
  Le  richieste  presentate entro il 31 dicembre 2000 che non trovino
capienza  nello  stanziamento  di  cui al punto 3.1 concorrono con le
istanze   presentate   nel  2001  ai  fini  dell'imputabilita'  sullo
stanziamento relativo al 2001 stesso.
  Si  applica  la  medesima  procedura  stabilita al richiamato punto
3.1 per  quanto  concerne  il  rispetto  dell'ordine  cronologico  di
presentazione   delle  domande  e  per  quanto  attiene  all'utilizzo
prioritario della quota assegnata alla singola regione ed all'accesso
alla quota "premiale" nel caso di istanze che eccedano detta quota.
  3.3. Entita' finanziamento concedibile.
  Il finanziamento e' erogabile in misura pari a quella richiesta, ma
non  puo' eccedere l'importo della tariffa professionale prevista per
la redazione del progetto preliminare dell'opera considerata.
  Ai sensi dell'art. 17, comma 14-ter, della legge n. 109/1994 di cui
al  testo  aggiornato  citato  in  premessa,  sino all'emanazione del
decreto  previsto al comma 14-bis della medesima norma la verifica di
cui  sopra  e'  effettuata  facendo  riferimento, per quantificare la
tariffa   riferibile  alla  progettazione  preliminare,  all'aliquota
stabilita,  nei tariffari professionali in vigore, per il progetto di
massima  e  per  il  preventivo sommario relativi ad intervento della
stessa  tipologia  e  costo di quello per il quale viene richiesto il
finanziamento.
4. Revoche.
  L'assegnazione  del  finanziamento  e'  revocata  se, entro novanta
giorni  dall'erogazione,  non  e'  documentato l'avvenuto affidamento
dell'incarico di progettazione.
  Si  applicano  disposizioni  analoghe a quelle previste al comma 55
del  richiamato  art.  1  della  legge  n.  549/1995 per l'ipotesi di
mancato  rimborso  delle  anticipazioni  concesse  a carico del Fondo
rotativo  per la progettualita', istituito presso la Cassa depositi e
prestiti.
  A  tal  fine  la  Cassa comunica, entro i successivi trenta giorni,
l'avvenuta  revoca  al  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione   economica,  che  trattiene  le  relative  somme  dai
trasferimenti agli enti locali ed alle regioni.
  Le somme cosi' recuperate vengono riassegnate alla quota, regionale
o premiale, sulla quale e' stato imputato il finanziamento revocato.
5. Relazione.
  La Cassa depositi e prestiti riferisce, entro il 31 dicembre 2000 e
poi  con  periodicita'  annuale,  sullo  stato  di  attuazione  della
presente  delibera,  evidenziando in particolare eventuali criticita'
riscontrate  anche  in  vista  di eventuali modifiche od integrazioni
alle direttive di cui alla delibera stessa.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro  n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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