IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante:  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
                      Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente:
"l'ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri a norma
           dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante:   "razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8
e  9  del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN
deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina
la  disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico
delle  amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei
trasferimenti  per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e, a seconda
del  comparto,  dei  Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
               unificata Stato-regioni e Stato-citta';
  Visto  in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo
n.  29  del  1993,  secondo  il  quale i contributi di cui al comma 8
affluiscono  direttamente  al  bilancio  dell'ARAN,  che  provvede  a
definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione
        interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;
  Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998
dall'organismo  di coordinamento dei comitati di settore ed approvata
nella  successiva  seduta  n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e'
stata  concordata  con  l'ARAN  la  quota fissa di contributo posta a
carico  delle  amministrazioni,  pari  a  lire  seimila  per  ciascun
dipendente,  ai  fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo
quanto  disposto  dall'art.  50,  comma  8,  lettera  a), del decreto
                     legislativo n. 29 del 1993;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  procede  al  trasferimento  di fondi ordinari sugli
istituti  ed  enti  del  comparto  di ricerca sottoposti alla propria
                             vigilanza;
  Visti  gli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.  540,  di  riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a
        norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Preso  atto  che i dati relativi al personale in servizio presso le
amministrazioni  interessate  dal  presente  decreto  debbono  essere
desunti  dall'ultimo  conto  annuale  del  personale  pubblicato  dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Ravvisata  pertanto,  la necessita' di provvedere - di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e  con  il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato -
alla  definizione  del  sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN,
posti  a  carico  degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione
vigilati    dal    Ministero    dell'industria    del   commercio   e
                          dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal 1o gennaio 1999, la riscossione delle somme a
titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma
8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico degli
istituti  ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero
dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato,  indicati  nella
tabella  A  allegata al presente decreto, ed appartenenti al comparto
del  personale  delle  "istituzioni  e  degli  enti  di  ricerca e di
sperimentazione" di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale
quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto
il  2 giugno 1998, e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti
articoli.