IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante:  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
                      Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8
e  9  del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN
deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina
la  disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico
delle  amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei
trasferimenti  per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e, a seconda
del  comparto,  dei  Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
               unificata Stato-regioni e Stato-citta';
  Visto  altresi', l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29
del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono
direttamente  al  bilancio  dell'ARAN,  che  provvede  a definire con
propri  regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il
              funzionamento e la gestione finanziaria;
  Visto  l'art.  73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993,
che  annovera l'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura  (Unioncamere) tra le aziende e gli enti
che  adeguano  i propri ordinamenti ai principi generali dello stesso
decreto  legislativo e che sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
      stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano;
  Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998
dall'organismo  di coordinamento dei comitati di settore ed approvata
nella  successiva  seduta  n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e'
stata  concordata  con  l'ARAN  la  quota fissa di contributo posta a
carico  delle  amministrazioni,  pari  a  lire  seimila  per  ciascun
dipendente,  ai  fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo
quanto  disposto  dall'art.  50,  comma  8,  lettera  a), del decreto
                     legislativo n. 29 del 1993;
  Preso  atto  che i dati relativi al personale in servizio presso le
amministrazioni  interessate  dal  presente  decreto  debbono  essere
desunti  dall'ultimo  conto  annuale  del  personale  pubblicato  dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Ravvisata  pertanto,  la necessita' di provvedere - di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e  con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
alla  definizione  del  sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN,
posti  a  carico delle aziende e degli enti di cui all'art. 73, comma
5,  del  decreto  legislativo  n.  29  del  1993, ed, in particolare,
dell'Unione   italiana   delle   camere   di   commercio,  industria,
              artigianato ed agricoltura (Unioncamere);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A  decorrere  dal  1o gennaio 1999, la riscossione delle somme a
titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma
8,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  n. 29 del 1993, a carico
dell'Unione   italiana   delle   camere   di   commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura (Unioncamere), e' attuata con le modalita'
stabilite dai seguenti articoli.