IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente; Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realta' sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata; Ritenuto che le esigenze della collettivita' locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalita' e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente; Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2000, alla quale e' stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana; Decreta: La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo), fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il periodo di sei mesi. Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2000 Registo n. 2 Interno, foglio n. 275