IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con   regio   decreto   14 ottobre   1926,   n.  2134,  e  successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  della  legge  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti    il   decreto   ministeriale   30 giugno   1993,   relativo
all'ordinamento  didattico  del  corso  di  diploma  universitario in
"Informazione  scientifica  sul  farmaco"  ed il decreto ministeriale
6 giugno  1995,  relativo  all'ordinamento  didattico  del  corso  di
diploma universitario in "Tecniche erboristiche";
  Vista  la legge del 15 maggio 1997 n. 127, ed in particolare l'art.
17, commi 95 e 101;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 27 gennaio
1998, n. 25, ed in particolare l'art. 2, comma 4;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita';
  Vista  la  relazione  tecnica  del  Nucleo  di  valutazione interna
dell'Universita' degli studi di Bari del 20 luglio 2000;
  Visto  il  parere  espresso dal comitato universitario regionale di
coordinamento della regione Puglia nella riunione del 21 luglio 2000;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di apportare la modifica di
statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo dell'art. 17
del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  che lo statuto d'autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con  decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n.
183  supplemento  alla  Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996
non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato   che   nelle   more  dell'emanazione  del  regolamento
didattico   di   Ateneo  le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Bari e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nel  titolo  XXIII  "Diplomi  universitari"  dopo  l'art.  433 sono
inseriti  i nuovi articoli 434 e 435 relativi ai diplomi universitari
in "Informazione scientifica sul farmaco" e "Tecniche erboristiche".
Art. 434 - Diploma in informazione scientifica sul farmaco.
  1 - Presso la facolta' di farmacia.
  E' istituito il diploma universitario di durata triennale, ai sensi
dell'art.  2  della  legge  19 novembre 1990, n. 341, in informazione
scientifica sul farmaco.
  Tale  corso  ha  lo  scopo  di  fornire  agli  studenti un'adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento  del  livello  formativo  richiesto  dai  vari  settori
dell'area farmaceutica.
  Al  compimento  del  ciclo  di  studi  viene conferito il titolo di
diploma in "informazione scientifica sul farmaco".
  2 - Accesso al diploma.
  L'iscrizione  al  corso  sara'  regolata  in conformita' alle norme
vigenti in materia di accesso agli studi universitari.
  Il  numero di iscritti al corso e' stabilito annualmente dal senato
accademico,  su  proposta  del  consiglio  di  facolta', in base alle
strutture  disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo
i  criteri  generali  fissati  dal Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ai sensi dell'art. 9, comma 4,
della legge n. 341/1990.
  Le  modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite
dal consiglio di facolta'.
  3 - Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti.
  Ai  fini  del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui
al  punto  1  e'  dichiarato  affine ad uno dei corsi di laurea della
facolta'  di  cui  alle  tabelle  XXVII  e  XXVII-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 ottobre  1988  (Gazzetta  Ufficiale
12 maggio  1989,  n.  109)  e  decreto  ministeriale  30 giugno  1995
(Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1996, n. 41).
  Nei  trasferimenti  tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di
diploma,  come  anche  nelle  iscrizioni ad altro corso di coloro che
hanno  gia'  conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facolta'
riconosce  gli  insegnamenti  seguiti con esito positivo nel corso di
provenienza  considerando la loro validita' culturale, propedeutica o
professionale  per  la  formazione  prevista  dal  corso  al quale e'
richiesto il trasferimento o l'iscrizione.
  La  facolta'  indica altresi' l'anno di iscrizione che, nel caso di
diplomati  che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere
di norma il terzo.
  Il  riconoscimento  degli  insegnamenti  ha  luogo nel rispetto dei
criteri seguenti:
    a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di
provenienza  ed  avente  uguale denominazione ed annualita' nel corso
affine  al  quale  si  chiede  l'iscrizione  o  il trasferimento. Nei
passaggi   tra   corsi  non  affini,  si  dovra'  tener  conto  degli
insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i
due corsi di laurea;
    b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di
provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in a), sia
possibile, a giudizio della facolta', sostenere un esame integrativo;
    c) il  numero  di  insegnamenti  di  cui  in a) ed in b) che puo'
essere  riconosciuto  all'atto  dell'iscrizione di un diplomato ad un
corso  di  laurea affine, dovra' variare da un minimo di cinque ad un
massimo   di   sette   annualita'   considerando,   a  riguardo,  due
insegnamenti   semestrali   equivalenti   ad  uno  annuale.  Di  tali
disposizioni  si  dovra'  tener  conto nei trasferimenti dal corso di
diploma a quello di laurea.
  4 - Articolazione del corso di studi.
  L'attivita'    didattica    complessiva    comprende   lezioni   ed
esercitazioni pratiche.
  Le attivita' pratiche possono essere svolte presso qualificati enti
pubblici  o  privati  con  i  quali  siano  state  stipulate apposite
convenzioni.
  Le attivita' pratiche e di laboratorio non possono essere superiori
ad un terzo delle attivita' didattiche complessive.
  Il corso di diploma e' costituito da un numero di insegnamenti pari
a  quindici  annualita'  con  un  numero  di  esami convenzionali non
superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati
(anche  se  svolti  da  piu'  docenti)  viene effettuato con un unico
esame.
  Un  numero  di annualita' variabile da sei ad otto sara' costituito
da   insegnamenti  "istituzionali"  facenti  parte  ciascuno  di  uno
specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato nel diploma.
  Gli  insegnamenti  istituzionali per l'aliquota eccedente le cinque
annualita'  monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti
come  corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o piu' gruppi
concorsuali.
  La   scelta   degli   insegnamenti   istituzionali  dall'elenco  di
discipline  riportate  nei singoli gruppi concorsuali indicati per il
diploma,  deve  rispondere  alle  esigenze di fornire agli studenti i
principi   ed   i   contenuti   basilari   dei   rispettivi  comparti
scientifico-disciplinari  anche  in  vista  del ruolo propedeutico di
tali   principi   e   contenuti  per  l'approfondimento  degli  altri
insegnamenti  del  corso  di  diploma universitario. Durante il primo
biennio  del  corso di diploma lo studente dovra' dimostrare di avere
acquisito  la  capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica
in  lingua  inglese: tale capacita' sara' accertata con modalita' che
saranno  definite dal consiglio di facolta'. Le rimanenti annualita',
fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti
"caratterizzanti" il corso di diploma.
  Tali  annualita',  ai  sensi  dell'art. 11 della legge n. 341/1990,
sono  ripartite  per aree disciplinari secondo i rapporti specificati
nelle tabelle riferite al diploma e al successivo punto 5. I relativi
insegnamenti    potranno    essere   strutturati   sia   come   corsi
monodisciplinari che come corsi integrati.
  La  facolta'  nell'attivare il corso degli studi potra' discostarsi
dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in
base  a  particolari esigenze culturali e professionali per un numero
di annualita' non superiore a tre.
  5 - Ordinamento didattico.
  La   tabella   che   segue   riporta   il  curriculum  del  diploma
universitario  della  facolta'.  In  essa sono indicate le specifiche
competenze  dei  diplomati,  le  aree  disciplinari  con  le relative
annualita'  e  gli  insegnamenti  utili  alla formazione della figura
professionale.
  Le   discipline   riportate  nella  tabella  hanno  mero  carattere
esemplificativo non vincolante.
  L'obiettivo  del  corso  di  diploma e' quello di formare operatori
aventi  conoscenze  culturali  di  base  e  competenze  professionali
specifiche  utili  a  svolgere  attivita' di informazione scientifica
sulle  specialita'  medicinali,  sui  presidi medico-chirurgici e sui
prodotti  dietetici  allo  scopo di far conoscere periodicamente agli
operatori    sanitari,   nei   settori   pubblico   e   privato,   le
caratteristiche  e  le  proprieta' dei medicamenti onde assicurare il
corretto  impiego,  secondo  quanto  previsto dalla legge n. 833/1978
istitutiva  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dal  decreto  del
Ministro della sanita' 23 giugno 1981.
  Tale diploma e' considerato affine al corso di laurea in farmacia.
  Il  numero di annualita', gli insegnamenti e la loro appartenenza e
distribuzione  tra  le  diverse  aree  scientifico-disciplinari  sono
riportati in tabella:

=====================================================================
 Tipo |Codice|  Gruppo disciplinare  |N. ann.|   Esempi discipline
=====================================================================
Ist.  |E0901 |Anatomia umana         |   1   |Anatomia umana
---------------------------------------------------------------------
Ist.  |C0510 |Chimica biologica      |   1   |Chimica biologica
---------------------------------------------------------------------
      |      |                       |       |Chimica generale
Ist.  |C0310 |Chimica gen. inorganica|   1   |inorganica
---------------------------------------------------------------------
Ist.  |C0500 |Chimica organica       |   1   |Chimica organica
---------------------------------------------------------------------
Ist.  |E0410 |Fisiologia generale    |   1   |Fisiologia generale
---------------------------------------------------------------------
Ist.  |F0411 |Patologia generale     |   1   |Patologia generale
---------------------------------------------------------------------
Ist.  |A0230 |Istituz. matematica    |   1   |Matematica e fisica
---------------------------------------------------------------------
      | P041 |Statistica             |       |
---------------------------------------------------------------------
      |B0110 |Fisica generale        |       |
---------------------------------------------------------------------
Ist.  | F221 |Igiene                 |       |Microbiologia, igiene
---------------------------------------------------------------------
      |F0520 |Microbiologia applicata|       |
---------------------------------------------------------------------
      |      |                       |       |Chimica dei medicinali
Carat.|C0700 |Farmaceutico           |   2   |I, II
---------------------------------------------------------------------
      |      |Tecn. e legislaz.      |       |
Carat.|C0802 |farmac.                |   1   |Forme farmaceutiche
---------------------------------------------------------------------
      |      |                       |       |Farmacologia e
      |      |                       |       |tossicologia,
Carat.|B0700 |Farmacologia           |   2   |farmacoterapia
---------------------------------------------------------------------
      |      |                       |       |Annualità per
      |      |                       |       |insegnamenti
Carat.|      |                       |   2   |caratterizzanti di sede

  6 - Esame di diploma.
  L'esame  di  diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare
la  preparazione  di  base  e  professionale  del  candidato; in tale
colloquio potra' anche essere discusso un eventuale elaborato finale.
  7 - Regolamento del corso di diploma.
  Il  consiglio  di facolta' determina con apposito regolamento ed in
conformita'  con  il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione
del  corso  di  diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11,
comma 2, della legge n. 341/1990.
  In particolare nel regolamento sara' indicato il piano di studi nel
rispetto dei vincoli di cui ai punti 4 e 5.
  Nel piano di studi saranno individuati:
    gli insegnamenti "istituzionali" e "caratterizzanti" definiti dal
punto  4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di
questi corsi dovra' essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore)
o  semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni
pratiche destinate a ciascun insegnamento;
    la   collocazione   degli  insegnamenti  nei  successivi  periodi
didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticita';
    le  prove  di  valutazione degli studenti e la composizione delle
relative commissioni;
    i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.
Art. 435 - Diploma in tecniche erboristiche.
  1 - Presso la facolta' di farmacia.
  E'   istituito  il  corso  di  diploma  universitario  in  tecniche
erboristiche.
  Il  corso  di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento    del   livello   formativo   richiesto   dall'   area
professionale di tecnico erborista.
  In   particolare,  il  corso  di  diploma  fornira'  le  competenze
necessarie   alla  gestione,  al  controllo  e  allo  sviluppo  delle
attivita'  di  produzione, trasformazione, commercializzazione ed uso
delle piante officinali e dei loro derivati.
  Il corso degli studi ha durata triennale.
  L'iscrizione  al  corso  e'  regolata  in conformita' alle leggi di
accesso  agli studi universitari e le modalita' delle eventuali prove
di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facolta'.
  Il  numero  degli  iscritti  sara' stabilito annualmente dal senato
accademico,  sentito  il  consiglio  di  facolta',  in base a criteri
generali  fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990.
  2 - Corsi di laurea e di diploma universitari affini.
  Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi,  il  corso  di  diploma
universitario  di  cui  al  punto  1 e' dichiarato affine al corso di
laurea  in  farmacia  ed  al  corso di laurea in scienze e tecnologie
agrarie.  Per  il  riconoscimento  degli  insegnamenti  ai  fini  del
passaggio  dai  corsi  di  diploma  universitario  ai corsi di laurea
sopracitati  ed  a quelle di altre facolta', il consiglio di facolta'
adottera'   il  criterio  generale  della  loro  validita'  culturale
(propedeutica e professionale) nell'ottica della formazione richiesta
per  il  conseguimento  del  diploma  di  laurea. Conseguentemente le
facolta'  potranno  riconoscere  gli  insegnamenti  seguiti con esito
positivo  nei  corsi  di  diploma universitario, indicando le singole
corrispondenze  anche  parziali  con  gli  insegnamenti  dei corsi di
laurea;   le   facolta'  indicheranno,  inoltre,  sia  gli  eventuali
insegnamenti  integrativi,  appositamente  istituiti  ed attivati per
completare  la  formazione  per  accedere ai corsi di laurea, che gli
insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i
diplomi   di   laurea.   Gli   insegnamenti   integrativi   non  sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  I  consigli  di  facolta'  indicheranno inoltre l'anno di corso del
corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei  trasferimenti  degli  studenti  tra  diversi  corsi di diploma
universitari  o  da  un corso di laurea anche di altre facolta' ad un
corso di diploma universitario, i consigli di facolta' riconosceranno
gli  insegnamenti  sempre  col  criterio  della loro utilita' al fine
della  formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed
indicheranno  il  piano  degli  studi da completare per conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Particolare  attenzione  sara' rivolta dalle facolta' agli studenti
iscritti  come  fuori  corso  ad  un  corso  di  laurea o che abbiano
interrotto  gli  studi,  nel  caso che volessero completare gli studi
nell'ambito dei corsi di diploma.
  3 - Articolazione del corso degli studi.
  Ciascuno  dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi
didattici  piu' brevi, specificandoli nel regolamento didattico della
facolta'.
  L'attivita' didattica complessiva e' di 1500 ore.
  L'attivita'  di  laboratorio  e  di  tirocinio potra' essere svolta
all'interno  o all'esterno dell'Universita', anche in relazione ad un
elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere
con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.
  L'attivita'  didattica  e'  di  norma  organizzata  sulla  base  di
annualita'   costituite   da   corsi   ufficiali  monodisciplinari  o
integrati.  Il  corso  di insegnamento integrato e' costituito da non
piu'  di  tre  moduli  coordinati,  eventualmente  impartiti  da piu'
docenti.
  Il numero delle annualita' e dei rispettivi esami non potra' essere
superiore a quindici.
  La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
  Durante  il  primo  biennio del corso di diploma lo studente dovra'
dimostrare  la  conoscenza  pratica  e  la comprensione di almeno una
lingua    straniera.    La    lingua   straniera   e   le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'.
  Per  essere  ammessi  a  sostenere l'esame di diploma universitario
occorre  aver  superato  l'accertamento, con esito positivo, relativo
agli insegnamenti previsti dal piano di studi, con modalita' di esami
stabilite dal consiglio di facolta'.
  L'esame   di  diploma  consiste  in  una  discussione  tendente  ad
accertare  la  preparazione  di  base  e professionale del candidato,
durante  la  quale  potra'  essere  discusso  un  eventuale elaborato
finale.
  I  contenuti  didattico-formativi  minimi  obbligatori del corso di
studi, articolati in aree didattiche sono indicati nel punto 5.
  4 - Manifesto degli studi.
  All'atto  della  predisposizione del manifesto annuale di studi, il
consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso
di  diploma  comprendente  le  denominazioni  degli  insegnamenti  da
attivare, in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11
della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta':
    a) delibera  il numero dei posti a disposizione degli iscritti al
primo anno secondo quanto previsto dal precedente punto 1;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o  integrati)  che  costituiscono le singole annualita' e le relative
denominazioni  facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici
dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;
    c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi  aderiscono,  precisando per ogni corso la frazione destinata alle
attivita' teorico-pratiche;
    d) fissa  la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
    e) indica  le annualita' di cui lo studente dovra' avere ottenuto
l'attestazione  di  frequenza e superato il relativo esame al fine di
ottenere   l'iscrizione  all'anno  di  corso  successivo  e  precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita' dagli esami di profitto.
  5 - Docenza.
  La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata nel rispetto
delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori di ruolo
dello  stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facolta'
affine,  ovvero  per  affidamento o supplenza a professore di ruolo o
ricercatore.  Al  fine  di  facilitare  il  ricorso  ad  esperienze e
professionalita' esterne, il corso di insegnamento potra' comprendere
moduli  da  affidare  a  professori  a  contratto,  con  le modalita'
previste dagli statuti delle singole universita'.
  6 - Aree didattiche e relativi settori scientificodisciplinari.
  1. Area chimica (160 ore).
  Settori  scientifico-disciplinari:  C01A  (Chimica analitica), C03X
(Chimica  generale  ed  inorganica),  C05X  (Chimica  organica), C07X
(Chimica farmaceutica), E08X (Biologia farmaceutica).
  2. Area botanica generale e sistematica (120 ore).
  Settori  scientifico-disciplinari:  E08X  (Biologia  farmaceutica),
E01A (Botanica), E01B (Botanica sistematica), E01C (Biologia vegetale
applicata).
  3. Area biochimica e fisiologia vegetale (80 ore).
  Settori    scientifico-disciplinari:    E05A   (Biochimica),   E01E
(Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria).
  4. Area coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore).
  Settori  scientifico-disciplinari:  E08X  (Biologia  farmaceutica),
G02A   (Agronomia   e  coltivazioni  erbacee),  G02C  (Orticoltura  e
floricoltura),  G04X  (Genetica agraria), G08A (Entomologia agraria),
G06B (Patologia vegetale).
  5. Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore).
  Settori  scientifico-disciplinari:  G08A  (Scienza e tecnologia dei
prodotti agro-alimentari).
  6. Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore).
  Settori scientifico-disciplinari: C07X (Chimica farmaceutica), C09X
(Chimica  bromatologica), E08X (Biologia farmaceutica), G07A (Chimica
agraria), G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari).
  7. Area farmacognosia (200 ore).
  Settori   scientifico-disciplinari:   E07X   (Farmacologia),   E08X
(Biologia farmaceutica).
  8.   Area   uso   delle   piante   officinali   nella   cosmesi   e
nell'alimentazione (80 ore).
  Settori  scientifico-disciplinari:  C08X  (Farmaceutico tecnologico
applicativo),    C09X   (Chimica   bromatologica),   E08X   (Biologia
farmaceutica).
  9. Area economica, organizzazione aziendale e marketing (80 ore).
  Settori scientifico-disciplinari: G01X (Economia ed estimo rurale),
P02B (Economia e gestione delle imprese).
    10. Area legislazione (40 ore).
  Settori  scientifico-disciplinari:  C08X  (Farmaceutico tecnologico
applicativo).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Bari, 1o agosto 2000
                                                    Il rettore: Cossu