Il DIRETTORE GENERALE
del  Dipartimento  delle  entrate  Direzione  centrale  per i servizi
              generali il personale e l'organizzazione

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  29 ottobre  1991,  n.  358,  recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n.
700,  ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i
quali si e' proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e
delle  relative  circoscrizioni territoriali nonche' all'enucleazione
delle funzioni degli uffici stessi;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del  1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine
di  agevolare  lo  smaltimento  dell'arretrato  relativo al controllo
formale  delle  dichiarazioni  IVA, si e' stabilito di mantenere tale
attivita' presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una
volta  soppressi  i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle
entrate  dei  capoluoghi  provinciali,  consentendo  cosi' agli altri
uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione
dei controlli sostanziali;
  Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di
Maglie, Pisa, Mortara, Bra, Chiari, Poggibonsi, Lonato e Varese;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nelle  regioni  Lombardia,  Piemonte,  Puglia  e  Toscana  sono
attivati  gli uffici delle entrate specificati nell'unita tabella che
costituisce  parte  integrante  del presente decreto. Contestualmente
all'attivazione  delle  nuove  strutture  sono  soppressi  gli uffici
indicati nella medesima tabella.
  2.  A  decorrere  dalla data di avvio degli uffici delle entrate di
cui  al  comma 1, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
di  Brescia  e  gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Pavia,
Varese,  Cuneo,  Lecce,  Siena  e  Pisa,  nonche'  le  locali sezioni
staccate  delle  direzioni  regionali  delle  entrate,  esercitano la
propria   competenza   limitatamente   all'ambito   territoriale  non
ricompreso  nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.
Alla  data  medesima,  i  predetti  uffici  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  provvedono,  per  le  annualita' fino al 1996, al controllo
formale  delle  dichiarazioni  IVA e ai conseguenti adempimenti anche
per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli
uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 ottobre 2000
                                        Il direttore generale: Romano