IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso, l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 54.268 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1o agosto 2000 e scadenza 1o agosto 2007; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1o agosto 2000 e scadenza 1o agosto 2007, fino all'importo massimo di 2.250 milioni di euro. I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13. Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 14 e 15. Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.