IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista   la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  la  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione finora emanati dalla predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n.  193,  con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Barbera  d'Asti"  ed  e'  stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977,
22 giugno  1987  e  17 gennaio  1991 con i quali sono state apportate
alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte prot. n. 4124/37
del  5 agosto  1997,  per  conto  della  provincia  di  Asti  e degli
operatori  vitivinicoli  interessati, intesa ad ottenere modifiche al
disciplinare di produzione sopra citato;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata  "Barbera  d'Asti",  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 194 del
21 agosto 2000;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  modi  e  nei  termini
previsti,  istanze  e  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relativamente al parere ed alla proposta sopra citata;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Barbera  d'Asti"  in  conformita' al parere espresso ed
alla proposta formulata dal sopracitato comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  "Barbera  d'Asti",  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 gennaio 1970 e successive modifiche, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano
in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.