IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione finora emanati dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Barbera d'Asti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, 22 giugno 1987 e 17 gennaio 1991 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte prot. n. 4124/37 del 5 agosto 1997, per conto della provincia di Asti e degli operatori vitivinicoli interessati, intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 194 del 21 agosto 2000; Considerato che non sono pervenute, nei modi e nei termini previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere ed alla proposta sopra citata; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti" in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato comitato; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Barbera d'Asti", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1970 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.