IL DIRIGENTE GENERALE
                del Dipartimento della programmazione

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2 febbraio  1994, n. 196, e il decreto
ministeriale  27 dicembre  1996,  n.  704, concernenti il riordino di
questo Ministero;
  Visto  l'art.  20  della  legge  11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  edi  realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire;
  Visto  il  decreto-legge  17 maggio  1996,  n. 280, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,  n.  382,  recante
"Disposizioni urgenti nel settore sanitario";
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Visto  l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e  l'art.  4-bis, comma 1 del decreto-legge del 28 dicembre
1998,  n.  450,  convertito con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1999,  n.  39,  che  rendono  disponibile, per la realizzazione degli
interventi  di  edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della citata
legge  n.  67  del  1988,  la  somma di lire 4.000 miliardi cui 1.200
miliardi  per l'anno 1999, lire 1.300 miliardi per l'anno 2000 e lire
1.500 miliardi per l'anno 2001;
  Visto  l'art.  4, lettera b) del regolamento approvato con delibera
CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
257  del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire
al  Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti
in   materia   di   edilizia  sanitaria,  suscettibili  di  immediata
realizzazione,  ai  sensi  del  citato  art. 20 della legge n. 67 del
1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri
per   l'avvio   della   seconda   fase  del  programma  nazionale  di
investimenti previsto dal citato art. 20, della legge n. 67 del 1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di
approvazione  del  quadro  programmatico  per  il  completamento  del
suddetto   programma   di   investimenti  che  assegna  alla  regione
Emilia-Romagna  la  quota  di lire 1.188.972 milioni per il secondo e
terzo  triennio  del  programma,  dei quali lire 284.298 milioni gia'
assegnati  alla  regione con delibera CIPE 6 maggio 1998, concernente
"Art.  20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase - Programma
specifico  per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre
1997, n. 450";
  Vista  la  lettera  circolare  del  Ministro  della  sanita'  prot.
100/scps/6.7691  del  18 giugno  1997,  nella quale sono indicati gli
obiettivi  e  le  modalita'  di  avvio  della seconda fase del citato
programma di investimenti;
  Vista  la  delibera  del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n.
726  del  1o ottobre 1997, avente per oggetto "Programma regionale di
investimenti  straordinari in sanita' - secondo e terzo triennio - ex
art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67";
  Visto  l'accordo  di  programma  quadro per il settore investimenti
sanitari,  sottoscritto dal Ministero dellasanita' di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
la regione Emilia-Romagna il 23 dicembre 1999;
  Viste  le  richieste  di  finanziamento  presentate  dalla  regione
Emilia-Romagna  per  un importo totale di lire 170.641 milioni pari a
e 88.128.721,72, di cui lire 21.750 milioni con nota
prot.  n.  5948/99/PGR del 30 marzo 1999, lire 3.800 milioni con nota
prot.  n.  15217/99/PGR  del  18 agosto 1999, lire 1.356 milioni nota
prot.  n. 16333/99/PGR del 13 settembre 1999, lire 46.550 milioni con
nota  prot.  n  3631/00/PGR del 22 febbraio 2000, lire 26.100 milioni
nota  prot. n. 6206/00/PGR del 31 marzo 2000, lire 67.000 milioni con
nota  prot. n. 6207/00/PGR del 31 marzo 2000 e lire 4.085 milioni con
nota prot. n. 17600/DPS del 26 aprile 2000;
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge 17 maggio
1999,  n.  144, che prevede l'istituzione di "nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici";
  Considerato che e' in corso la costituzione di un proprio nucleo da
parte   del   Ministero   della  sanita'  e  che  la  verifica  degli
investimenti  sara'  disciplinata,  d'intesa  con  il  Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, nell'ambito
dell'emanando  regolamento inerente agli accordi di programma ex art.
5-bis  del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
                              Decreta:
  A  valere  sulle  autorizzazioni  del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  previste dall'art. 50,
comma  1,  lettera  c)  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, ed
incrementate   dall'art.   4-bis,   comma  1  del  decreto-legge  del
28 dicembre  1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio  1999,  n.  39, sono ammessi a finanziamento i progetti di
cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente
decreto  per  un  importo totale di lire 170.641 milioni pari a e 88.128.721,72 (al netto della quota del 5% a carico della
regione Emilia-Romagna).
  Restano  a  carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti
dalle modifiche delle aliquote IVA.
  Nelle  more  della  definizione del regolamento citato in premessa,
nell'ambito   del   quale   sara'   anche  disciplinata  la  verifica
dell'investimento,    la    regione   Emilia-Romagna   assicura   che
l'aggiudicazione  e  la  consegna dei lavori inerenti i sopraindicati
progetti  avvengano  entro  i  termini  previsti  dalla circolare del
Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro
della   sanita'  del  10 febbraio  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 magggio 2000
                                      Il dirigente generale: Dirindin
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 132