IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3, individua le competenze di questo Comitato in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, tra le quali l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative delle varie amministrazioni interessate, nonche' l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo delle risorse finanziarie, sia comunitarie che nazionali; Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che dispone l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, e reca delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti alla ridefinizione delle competenze di questo Comitato e del Ministero come sopra unificato; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale e' stata data attuazione al disposto dell'art. 7 della legge n. 94/1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con il quale - come previsto all'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 430/1997 - sono state, tra l'altro, definite le attribuzioni dei Dipartimenti in cui e' articolato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (MTBPE), e con il quale in particolare e' stato affidato al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) il compito di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari secondo le direttive generali di questo Comitato e di curare l'inoltro delle richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di emanazione del regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che regola la costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici; Visti i regolamenti emanati dall'Unione europea relativi ai fondi strutturali: regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo; regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia; regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca; regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Visto altresi' il regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali; Vista la propria delibera n. 140 del 22 dicembre 1998 "Programmazione dei fondi strutturali 2000-2006" con la quale sono state approvate le linee programmatiche per l'avvio della programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006; Vista la propria delibera n. 71 del 14 maggio 1999 con la quale questo Comitato ha approvato i princi'pi fondamentali, gli obiettivi, gli assi prioritari, i criteri e gli strumenti per la programmazione operativa, le modalita' di attuazione del partenariato, gli orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno; Vista la propria delibera n. 139 del 6 agosto 1999 "Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006: approvazione del quadro finanziario programmatico", che determina tra l'altro le risorse comunitarie complessive e la loro ripartizione tra programmi operativi nazionali e regionali, le risorse complessive del cofinanziamento nazionale, la ripartizione delle risorse tra gli assi prioritari di intervento, i meccanismi di premialita'; Vista la propria delibera n. 60 del 22 giugno 2000, che dispone l'anticipo del 7% delle risorse statali di cofinanziamento dei Programmi operativi del QCS 2000-2006 obiettivo 1 allo scopo di assicurare l'immediato avvio degli stessi; Tenuto conto che la Commissione europea in data 1o agosto 2000 ha approvato il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 2000-2006; Considerato che il Quadro comunitario di sostegno e' attuato attraverso i seguenti programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON): POR "Basilicata"; POR "Calabria"; POR "Campania"; POR "Puglia"; POR "Sardegna"; POR "Sicilia"; POR "Molise"; PON "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione"; PON "Scuola per lo sviluppo"; PON "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno"; PON "Sviluppo locale"; PON "Trasporti"; PON "Pesca"; PON "Assistenza tecnica e azioni di sistema"; Considerata la necessita' di dare attuazione con la presente delibera al Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 2000-2006; Tenuto conto del parere favorevole espresso nella seduta del 1o agosto 2000 dalla prima commissione di questo Comitato; Considerato che la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 3 agosto 2000 ha preso atto dell'informativa resa al riguardo dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: Art. 1. Coordinamento Ai fini del coordinamento dell'attuazione del Quadro comunitario di sostegno per le regioni obiettivo 1, e relativi programmi operativi nazionali e regionali e' fissata la seguente articolazione delle responsabilita' con riferimento ai diversi livelli istituzionali di funzioni previste. 1.1. Autorita' di gestione per il QCS. L'Autorita' di gestione designata per il QCS e' il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, che e' responsabile del coordinamento per l'attuazione del QCS sotto il diretto coordinamento del capo dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. Il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione presiede il comitato di sorveglianza del QCS. A tale scopo l'Autorita' di gestione del QCS stabilisce con le amministrazioni capofila dei singoli fondi strutturali, di seguito richiamate, idonee modalita' operative per assicurare la necessaria unitarieta' dei rapporti con le Autorita' di gestione dei programmi operativi. L'Autorita' di gestione del QCS comunica tempestivamente e con regolarita' alle amministrazioni capofila dei singoli fondi nonche' alle Autorita' di gestione dei programmi operativi elementi e posizioni di carattere generale a livello di QCS che hanno ripercussioni "orizzontali" sugli interventi ed incontra le amministrazioni capofila per i singoli fondi per concordare metodologie comuni e identificare soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi. Ha la facolta' di porre all'attenzione del comitato di sorveglianza del QCS tali problemi per le conseguenti decisioni, cui le amministrazioni devono conformarsi. L'Autorita' di gestione del QCS riferisce periodicamente al comitato di sorveglianza del QCS sull'attivita' di coordinamento effettuata. Al fine di ottenere un migliore coordinamento territoriale e settoriale degli interventi predispone uno strumento di lavoro atto a verificare la regionalizzazione degli interventi nazionali e, viceversa, fornire informazioni a tutte le parti interessate, evitare sovrapposizioni fra i programmi operativi e massimizzarne le sinergie. 1.2. Amministrazioni centrali capofila per i singoli fondi. Le amministrazioni centrali capofila per i singoli fondi, come previsto dalla delibera C.I.P.E. n. 60/2000 sono individuate, con riferimento ai singoli Fondi, come segue: Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari. Fondo sociale europeo - FSE: Ministero del lavoro, Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori. Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - FEOGA: Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale politiche comunitarie e internazionali, ufficio strutture. Strumento finanziario operativo per la pesca - SFOP: Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale pesca e acquacoltura. Le amministrazioni suddette coordinano pertanto le attivita' relative al Fondo di rispettiva pertinenza, assicurando un flusso continuo di informazioni e comunicazioni sull'attuazione degli interventi di propria competenza secondo le indicazioni e le richieste dell'Autorita' di gestione del QCS. 1.3. Autorita' di gestione dei programmi operativi regionali. L'Autorita' di gestione dei programmi operativi regionali (POR) individualmente indicata in ciascun programma operativo, e' responsabile del coordinamento del programma e delle attivita' relative all'insieme dei fondi strutturali, a questo scopo assicura il coordinamento degli uffici regionali capofila per Fondo. La stessa autorita' di gestione, sentiti gli uffici regionali capofila per Fondo, indica le metodologie comuni di attuazione ed identifica le soluzioni idonee a risolvere gli eventuali problemi di integrazione operativa. Se necessario, e ogni qualvolta ritenuto opportuno, eventuali problemi specifici vengono posti all'attenzione del comitato di sorveglianza del POR, alle cui decisioni tutti gli uffici devono conformarsi. 1.4. Autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali. L'Autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali (PON) e' responsabile del coordinamento del programma e, nel caso di programmi plurifondo, delle attivita' relative all'insieme dei Fondi strutturali, assicurando il coordinamento degli uffici capofila per Fondo. L'Autorita' di gestione del PON, sentiti gli uffici capofila per fondo, indica le metodologie comuni e identifica le soluzioni agli eventuali problemi manifestatisi. Se necessario, e ogni qualvolta ritenuto opportuno, il problema specifico viene posto all'attenzione del comitato di sorveglianza del PON, alle cui decisioni tutti gli uffici devono conformarsi. 1.5. Coordinamento tra programmi operativi regionali e Programmi operativi nazionali. Al fine di promuovere un efficace coordinamento istituzionale tra programmi operativi regionali e nazionali le regioni partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi operativi nazionali e le amministrazioni centrali di settore, ivi incluse quelle titolari di linee di intervento nell'ambito dei POR ai sensi del punto 32 b della delibera C.I.P.E. n. 71/99, partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi operativi regionali. Le Autorita' di gestione dei programmi operativi regionali inviano periodicamente alle amministrazioni centrali di settore un documento che illustra gli interventi effettuati o programmati nei settori di loro rispettiva competenza, mentre le Autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali presentano periodicamente al comitato di sorveglianza del programma un documento di regionalizzazione degli interventi da esso previsti. Le amministrazioni centrali che la delibera C.I.P.E. n. 71/99 individua come possibili titolari di linee di intervento nell'ambito dei POR e quelle indicate dal QCS come organi di indirizzo di singoli assi prioritari, assicurano il coordinamento delle materie di rispettiva competenza trattate nelle sedi di confronto (Comitati di sorveglianza e gruppi di lavoro previsti dal QCS), con particolare riferimento all'attuazione delle linee guida settoriali per la programmazione ed ai criteri di selezione degli interventi.