IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  16 aprile  1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3,
individua  le  competenze di questo Comitato in tema di coordinamento
delle  politiche  comunitarie,  tra  le  quali  l'elaborazione  degli
indirizzi   generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in  sede
comunitaria al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative delle
varie  amministrazioni  interessate,  nonche' l'adozione di direttive
generali  per  il  proficuo  utilizzo  delle risorse finanziarie, sia
comunitarie che nazionali;
  Visto  l'art.  7  della  legge  3 aprile  1997,  n. 94, che dispone
l'unificazione  del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio
e  della  programmazione  economica,  e  reca  delega  al Governo per
l'emanazione   di   uno  o  piu'  decreti  legislativi  diretti  alla
ridefinizione  delle  competenze  di  questo Comitato e del Ministero
come sopra unificato;
  Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale
e'  stata  data  attuazione  al  disposto  dell'art. 7 della legge n.
94/1997;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38,  con il quale - come previsto all'art. 2, comma 2, del citato
decreto  legislativo  n. 430/1997 - sono state, tra l'altro, definite
le  attribuzioni  dei  Dipartimenti in cui e' articolato il Ministero
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica (MTBPE), e
con  il quale in particolare e' stato affidato al Dipartimento per le
politiche  di sviluppo e coesione (DPS) il compito di provvedere alle
iniziative   in   materia  di  utilizzazione  dei  Fondi  strutturali
comunitari  secondo  le  direttive  generali  di questo Comitato e di
curare  l'inoltro  delle  richieste di cofinanziamento agli organismi
comunitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  di  emanazione del regolamento recante norme sull'articolazione
organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Visto  l'art.  1  della legge 17 maggio 1999, n. 144, che regola la
costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici;
  Visti  i  regolamenti emanati dall'Unione europea relativi ai fondi
strutturali:   regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio,  del
21 giugno  1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
del  12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
regolamento  (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
del  12 luglio  1999  relativo  al Fondo sociale europeo; regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di  garanzia  (FEOGA)  e  che  modifica ed abroga taluni regolamenti;
regolamento  (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999,
recante   disposizioni   di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1257/1999  sul  sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte del Fondo
europeo  agricolo  di  orientamento  e  garanzia; regolamento (CE) n.
1263/1999  del  Consiglio,  relativo  allo  strumento  finanziario di
orientamento   della   pesca;   regolamento  (CE)  n.  2792/1999  del
Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni
delle azioni strutturali nel settore della pesca;
  Visto  altresi' il regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione,
del  30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie
a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali;
  Vista   la   propria   delibera   n.   140   del  22 dicembre  1998
"Programmazione  dei  fondi  strutturali 2000-2006" con la quale sono
state   approvate   le   linee   programmatiche   per  l'avvio  della
programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006;
  Vista  la  propria  delibera  n. 71 del 14 maggio 1999 con la quale
questo Comitato ha approvato i princi'pi fondamentali, gli obiettivi,
gli  assi prioritari, i criteri e gli strumenti per la programmazione
operativa,   le   modalita'   di  attuazione  del  partenariato,  gli
orientamenti  per  la  programmazione  degli investimenti nel periodo
2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno;
  Vista  la  propria  delibera n. 139 del 6 agosto 1999 "Programma di
sviluppo  del  Mezzogiorno  nel  periodo  2000-2006: approvazione del
quadro  finanziario  programmatico",  che  determina  tra  l'altro le
risorse  comunitarie complessive e la loro ripartizione tra programmi
operativi   nazionali   e   regionali,  le  risorse  complessive  del
cofinanziamento nazionale, la ripartizione delle risorse tra gli assi
prioritari di intervento, i meccanismi di premialita';
  Vista  la  propria  delibera  n. 60 del 22 giugno 2000, che dispone
l'anticipo  del  7%  delle  risorse  statali  di  cofinanziamento dei
Programmi  operativi  del  QCS  2000-2006  obiettivo  1 allo scopo di
assicurare l'immediato avvio degli stessi;
  Tenuto  conto  che la Commissione europea in data 1o agosto 2000 ha
approvato  il  Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane
dell'obiettivo 1 2000-2006;
  Considerato  che  il  Quadro  comunitario  di  sostegno  e' attuato
attraverso i seguenti programmi operativi regionali (POR) e nazionali
(PON):   POR   "Basilicata";  POR  "Calabria";  POR  "Campania";  POR
"Puglia";  POR  "Sardegna"; POR "Sicilia"; POR "Molise"; PON "Ricerca
scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione"; PON "Scuola per
lo  sviluppo";  PON  "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno"; PON
"Sviluppo  locale";  PON  "Trasporti";  PON  "Pesca"; PON "Assistenza
tecnica e azioni di sistema";
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  con  la presente
delibera al Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 2000-2006;
  Tenuto  conto  del  parere  favorevole  espresso  nella  seduta del
1o agosto 2000 dalla prima commissione di questo Comitato;
  Considerato  che  la  Conferenza  Stato-regioni  nella  seduta  del
3 agosto  2000  ha  preso  atto dell'informativa resa al riguardo dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                            Coordinamento
  Ai fini del coordinamento dell'attuazione del Quadro comunitario di
sostegno  per  le regioni obiettivo 1, e relativi programmi operativi
nazionali  e  regionali  e'  fissata  la seguente articolazione delle
responsabilita'  con  riferimento ai diversi livelli istituzionali di
funzioni previste.
1.1. Autorita' di gestione per il QCS.
  L'Autorita'  di  gestione  designata per il QCS e' il Ministero del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, Dipartimento
per  le  politiche  di sviluppo e coesione, servizio per le politiche
dei   Fondi   strutturali   comunitari,   che   e'  responsabile  del
coordinamento per l'attuazione del QCS sotto il diretto coordinamento
del  capo  dipartimento  per  le politiche di sviluppo e coesione. Il
capo  del  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e coesione
presiede il comitato di sorveglianza del QCS.
  A  tale  scopo  l'Autorita'  di  gestione del QCS stabilisce con le
amministrazioni  capofila  dei  singoli fondi strutturali, di seguito
richiamate,  idonee  modalita' operative per assicurare la necessaria
unitarieta'  dei  rapporti con le Autorita' di gestione dei programmi
operativi. L'Autorita' di gestione del QCS comunica tempestivamente e
con  regolarita'  alle  amministrazioni  capofila  dei  singoli fondi
nonche' alle Autorita' di gestione dei programmi operativi elementi e
posizioni   di   carattere  generale  a  livello  di  QCS  che  hanno
ripercussioni   "orizzontali"   sugli   interventi   ed  incontra  le
amministrazioni   capofila   per   i  singoli  fondi  per  concordare
metodologie  comuni  e identificare soluzioni agli eventuali problemi
manifestatisi. Ha la facolta' di porre all'attenzione del comitato di
sorveglianza  del QCS tali problemi per le conseguenti decisioni, cui
le amministrazioni devono conformarsi.
  L'Autorita'   di  gestione  del  QCS  riferisce  periodicamente  al
comitato  di  sorveglianza  del  QCS  sull'attivita' di coordinamento
effettuata.
  Al  fine  di  ottenere  un  migliore  coordinamento  territoriale e
settoriale degli interventi predispone uno strumento di lavoro atto a
verificare   la   regionalizzazione  degli  interventi  nazionali  e,
viceversa, fornire informazioni a tutte le parti interessate, evitare
sovrapposizioni   fra   i  programmi  operativi  e  massimizzarne  le
sinergie.
1.2. Amministrazioni centrali capofila per i singoli fondi.
  Le  amministrazioni  centrali  capofila  per  i singoli fondi, come
previsto  dalla  delibera  C.I.P.E.  n. 60/2000 sono individuate, con
riferimento ai singoli Fondi, come segue:
  Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR:
    Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  Dipartimento  per  le  politiche  di sviluppo e coesione,
servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari.
  Fondo sociale europeo - FSE:
    Ministero  del lavoro, Ufficio centrale orientamento e formazione
professionale dei lavoratori.
  Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - FEOGA:
    Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  Direzione
generale politiche comunitarie e internazionali, ufficio strutture.
  Strumento finanziario operativo per la pesca - SFOP:
    Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  Direzione
generale pesca e acquacoltura.
  Le   amministrazioni  suddette  coordinano  pertanto  le  attivita'
relative  al  Fondo  di  rispettiva pertinenza, assicurando un flusso
continuo   di  informazioni  e  comunicazioni  sull'attuazione  degli
interventi   di  propria  competenza  secondo  le  indicazioni  e  le
richieste dell'Autorita' di gestione del QCS.
1.3. Autorita' di gestione dei programmi operativi regionali.
  L'Autorita'  di  gestione  dei  programmi operativi regionali (POR)
individualmente   indicata   in   ciascun   programma  operativo,  e'
responsabile  del  coordinamento  del  programma  e  delle  attivita'
relative  all'insieme  dei fondi strutturali, a questo scopo assicura
il coordinamento degli uffici regionali capofila per Fondo. La stessa
autorita'  di  gestione,  sentiti  gli  uffici regionali capofila per
Fondo,  indica  le  metodologie comuni di attuazione ed identifica le
soluzioni  idonee  a risolvere gli eventuali problemi di integrazione
operativa.  Se  necessario,  e  ogni  qualvolta  ritenuto  opportuno,
eventuali   problemi   specifici  vengono  posti  all'attenzione  del
comitato di sorveglianza del POR, alle cui decisioni tutti gli uffici
devono conformarsi.
1.4. Autorita' di gestione dei programmi operativi nazionali.
  L'Autorita'  di gestione dei programmi operativi nazionali (PON) e'
responsabile del coordinamento del programma e, nel caso di programmi
plurifondo,   delle   attivita'   relative   all'insieme   dei  Fondi
strutturali,  assicurando  il coordinamento degli uffici capofila per
Fondo.  L'Autorita'  di gestione del PON, sentiti gli uffici capofila
per  fondo,  indica  le  metodologie comuni e identifica le soluzioni
agli   eventuali   problemi  manifestatisi.  Se  necessario,  e  ogni
qualvolta  ritenuto  opportuno,  il  problema  specifico  viene posto
all'attenzione  del  comitato  di  sorveglianza  del  PON,  alle  cui
decisioni tutti gli uffici devono conformarsi.
1.5.  Coordinamento  tra  programmi  operativi  regionali e Programmi
operativi nazionali.
  Al  fine  di promuovere un efficace coordinamento istituzionale tra
programmi  operativi  regionali e nazionali le regioni partecipano ai
comitati  di  sorveglianza  dei  programmi  operativi  nazionali e le
amministrazioni  centrali  di settore, ivi incluse quelle titolari di
linee di intervento nell'ambito dei POR ai sensi del punto 32 b della
delibera  C.I.P.E.  n. 71/99, partecipano ai comitati di sorveglianza
dei  programmi  operativi  regionali.  Le  Autorita'  di gestione dei
programmi    operativi    regionali   inviano   periodicamente   alle
amministrazioni  centrali  di  settore  un documento che illustra gli
interventi  effettuati  o  programmati nei settori di loro rispettiva
competenza,  mentre  le Autorita' di gestione dei programmi operativi
nazionali  presentano  periodicamente al comitato di sorveglianza del
programma  un documento di regionalizzazione degli interventi da esso
previsti.
  Le  amministrazioni  centrali  che  la  delibera  C.I.P.E. n. 71/99
individua  come possibili titolari di linee di intervento nell'ambito
dei POR e quelle indicate dal QCS come organi di indirizzo di singoli
assi   prioritari,  assicurano  il  coordinamento  delle  materie  di
rispettiva  competenza  trattate nelle sedi di confronto (Comitati di
sorveglianza  e  gruppi  di lavoro previsti dal QCS), con particolare
riferimento  all'attuazione  delle  linee  guida  settoriali  per  la
programmazione ed ai criteri di selezione degli interventi.