IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  9,  comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che
attribuisce  al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il potere di
sospendere   o   differire,  con  proprio  decreto,  il  termine  per
l'adempimento  degli  obblighi  tributari  a  favore dei contribuenti
interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;
  Ritenuta  la necessita' di esercitare il potere previsto dal citato
art.   9,  comma 2,  della  legge  n.  212  del  2000  a  favore  dei
contribuenti  colpiti  dagli  eventi  calamitosi  verificatisi  nelle
regioni Piemonte e Valle d'Aosta e nella provincia di Savona;
  Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in qualita' di
sostituti  d'imposta,  che, alla data del 13 ottobre 2000, avevano il
domicilio  fiscale  nelle  regioni  Piemonte  e Valle d'Aosta e nella
provincia  di  Savona,  sono  sospesi dallo stesso 13 ottobre 2000 al
31 ottobre  2000 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano altresi' nei
confronti  dei  soggetti,  anche in qualita' di sostituti di imposta,
diversi  dalle  persone  fisiche aventi sede legale o operativa nelle
regioni e nella provincia di cui allo stesso comma 1.
  3. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti di imposta,
a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non devono operare le
ritenute  alla fonte. Le ritenute gia' operate devono comunque essere
versate.
  4.   La  sospensione  di  cui  al  precedente  comma 3  si  applica
esclusivamente  alle  ritenute  alla  fonte  da  operare  a titolo di
acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 ottobre 2000
                                               Il Ministro: Del Turco