IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche riguardanti rappartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito   il  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle  dette
politiche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative   del   predetto   Fondo  di  rotazione  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli  74  e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di  attuazione  della  legge  n.  183/1987  e del decreto legislativo
3 aprile  1993,  n.  96,  in  materia di coordinamento della politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista  la  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  che  ha  previsto  il
trasferimento  dei  compiti  di  gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
  Vista  la  propria  delibera  n.  141  del  6 agosto  1999, recante
"Regolamento  concernente  il riordino delle competenze del CIPE" che
ha   devoluto   al   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  le  funzioni  relative alla determinazione
della   quota   nazionale   pubblica  degli  interventi  cofinanziati
dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive emanate dal CIPE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione    economica    del    15 maggio   2000,   concernente
l'attribuzione  delle  quote  di  cofinanziamento  nazionale a carico
della  legge  n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 129 del 5 giugno 2000;
  Visti   i   regolamenti   del  consiglio  delle  Comunita'  europee
attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali;
  Vista  la decisione della Commissione C(1999) n. 1760 del 1o luglio
1999  che  stabilisce  una  ripartizione  indicativa per Stato membro
degli  stanziamenti d'impegno a titolo dello strumento finanziario di
orientamento  della  pesca (SFOP), fuori dalle regioni dell'obiettivo
1, per il periodo dal 2000 al 2006;
  Considerata  la  necessita'  di  emanare  direttive generali per la
gestione  del  Fondo  di  rotazione,  di  cui  alla  citata  legge n.
183/1987,  attinenti  al finanziamento della quota nazionale pubblica
degli interventi che beneficiano di contributi comunitari;
  Tenuto  conto  che il relativo schema di delibera e' stato valutato
favorevolmente,  nella  seduta  del 1o agosto 2000, dalla Commissione
per  il  coordinamento  delle  politiche  economiche nazionali con le
politiche comu nitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi delle
deliberazioni  CIPE  n.  63/1998  dell'8 luglio 1998 e n. 79/1998 del
5 agosto 1998;
  Su  proposta  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  I  criteri  di cofinanziamento della quota nazionale pubblica degli
interventi  che beneficiano del contributo dell'Unione europea sono i
seguenti:
A. Interventi cofinanziati dai fondi strutturali:
  Strumento  finanziario  di  orientamento  della  pesca (SFOP) nelle
regioni  fuori obiettivo 1, fatto salvo il regime transitorio, di cui
alla propria delibera 9 agosto 1999, previsto per la regione Molise:
    per  le  misure a gestione regionale, il 70 per cento della quota
nazionale  pubblica  prevista  da ciascun piano finanziario fa carico
alle disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 citata
in   premessa,  mentre  la  restante  quota  rimane  a  carico  delle
disponibilita' delle regioni e province autonome;
    per le misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato,
il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto
Fondo di rotazione.
B.  Interventi  cofinanziati  su altre linee del bilancio comunitario
diverse dai fondi strutturali:
  La  quota  di cofinanziamento statale viene assicurata dal Fondo di
rotazione ex lege n. 183/1987, ovvero da specifiche autorizzazioni di
spesa recate da leggi di settore.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  3 ottobre 2000 Registro n. 4
Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 168