IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in particolare i commi 1 e 10. del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  del  l'art.  6,  del decreto-legge
1o ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n.  608, a fronte dei limiti finanziari posti dal
comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.p.a. F.lli Gagliardi inoltrata
presso   la  competente  direzione  regionale  del  lavoro,  come  da
protocollo  della  stessa,  in data 31 luglio 2000, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  26 luglio  2000
stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 25 agosto 2000,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile
abbigliamento  applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di
un  numero massimo di lavoratori pari a 114 unita', di cui una unita'
in  part-time  da 30 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali
su un organico complessivo di 195 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 25 agosto 2000 al 24 agosto
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art  6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli
Gagliardi, con sede in Milano, unita' di Marano Ticino (Milano) per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  114 unita',  di  cui  una unita' in
part-time  da  30 ore medie settimanali a 20 ore medie settimanali su
un organico complessivo di 195 unita'.