IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   1'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla
Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  registro  n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista   l'istanza   della  societa'  S.r.l.  Ceramica  quadrifoglio
inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima
occupazione,  come  da  protocollo  dello stessa, in data 21 febbraio
2000,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacale  dei  lavoratori  in data 22 dicembre 1999,
stabilisce  per  un  periodo di dodici mesi, decorrente dal 3 gennaio
2000,   la  riduzione  massima  dell'  orario  di  lavoro  da  40 ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore   industria   chimica  ceramica  applicato,  a  26 ore  medie
settimanali  nei  confronti  di  un  massimo  di  lavoratori  pari  a
105 unita',  per lo stabilimento Quadrifoglio e da 40 ore settimanali
a  20 ore  medie  settimanali,  nei confronti di un numero massimo di
50 unita'  per  lo stabilimento Galles, su un organico complessivo di
530 unita';
    Considerato  che il predetto contratto e' stato stipulato al fine
di  evitare  in  tutto  o in parte la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per il territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 3 gennaio 2000 al 2 gennaio
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Ceramica
quadrifoglio,  con  sede  in  Gallese  (Viterbo),  unita'  di Gallese
(Viterbo),  (NID  0012VT0003),  per  i  quali  e'  stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  dodici  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40 ore settimanali a
26 ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero massimo di
lavoratori  pari  a  105 unita' per lo stabilimento Quadrifoglio e da
40 ore  settimanali  a  20 ore  medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  50 unita'  per  lo  stabilimento  Galles,  su un
organico complessivo di 530 unita'.