IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto   l'art.   6   del  decreto-legge  21 aprile  1995,  n.  120,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236;
  Visto  lo  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli studi di
Messina,  emanato  con  decreto rettorale 10 aprile 1997 e pubblicato
sul   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  119  del
24 maggio 1997 e successive modificazioni;
  Viste  le  deliberazioni del senato accademico del 19 luglio 2000 e
del  consiglio  di  amministrazione  del  27 luglio 2000, relative ad
alcune  modifiche  al  predetto  statuto  di  autonomia, trasmesse al
Ministero  dell'universita'  della  ricerca scientifica e tecnologica
con nota prot. n. 32166 del 1o agosto 2000;
  Considerato  che  entro il termine previsto dall'art. 6 della legge
n.  168/1989  nessun  rilievo  e'  stato  formulato sulla proposta di
modifica;
                              Decreta:
  Lo  statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Messina e'
cosi' modificato:
                               Art. 1.
  Il comma 1 dell'art. 8 e' cosi' sostituito:
    "Il  rettore e' eletto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai
ricercatori,  dai  dirigenti amministrativi, dai rappresentanti degli
studenti  negli  organi  collegiali di governo dell'Universita' e nei
consigli  di  facolta' e dal personale tecnico-amministrativo, il cui
voto   viene  conteggiato  nella  misura  di  un  decimo  del  numero
complessivo dei professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori aventi
diritto  al  voto.  Nell'ipotesi  che  il  numero dei ricercatori sia
superiore  del due per cento a quello dei professori di ruolo e fuori
ruolo,  il  valore  del  voto dei primi viene ridotto percentualmente
sino  ad  eguagliare  il  numero  dei  secondi. L'elezione ha luogo a
scrutinio  segreto  ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto.  Nel caso che nella prima votazione nessuno dei candidati abbia
ottenuto  la  maggioranza  prescritta,  si  procede  ad  una  seconda
votazione  per la quale e' sufficiente la maggioranza dei voti validi
espressi. Nel caso che nella seconda votazione nessun candidato abbia
ottenuto  la maggioranza prescritta, si procede al ballottaggio tra i
due  candidati  che  abbiano  riportato il maggior numero di voti. La
votazione  di  ballottaggio  e'  valida  qualunque  sia il numero dei
votanti.  In  caso  di  parita'  e'  eletto il candidato con maggiore
anzianita' nel ruolo".
  L'ultimo inciso del comma 3 dell'art. 8 e' cosi' sostituito:
    "Almeno  venti  giorni  prima della data fissata per le votazioni
sono presentate al decano le candidature ed i programmi relativi, che
vengono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese
dell'amministrazione  universitaria.  I voti espressi in favore di un
eleggibile  che  non  abbia  presentato  preventivamente  la  propria
candidatura ed il proprio programma sono nulli".