L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di consiglio del 4 ottobre 2000;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318  "Regolamento  per  l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283
del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita' n.
217/99  del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
247 del 20 ottobre 1999;
  Vista   la   propria   delibera  n.  410/99  del  22 dicembre  1999
"Regolamento   relativo  alla  procedura  di  autorizzazione  per  il
rilascio  delle  licenze  individuali  per i sistemi di comunicazioni
mobili  di terza generazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS
del  14 giugno  2000  "Modifiche  alla  delibera  n.  410/99 recante:
"Regolamento   relativo  alla  procedura  di  autorizzazione  per  il
rilascio  delle  licenze  individuali  per i sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
147 del 26 giugno 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  388/00/CONS  del  21 giugno  2000
"Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di
comunicazioni  mobili  di terza generazione e misure atte a garantire
condizioni  di  effettiva  concorrenza",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  467/00/CONS  del  19 luglio  2000
"Disposizioni  in  materia  di  autorizzazioni  generali", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
  Considerato  che  il  citato  decreto ministeriale 25 novembre 1997
prevede  che  per  il rilascio di licenze individuali nell'ipotesi di
insufficienti  disponibilita' dello spettro di frequenza, si applichi
esclusivamente  la  procedura di licitazione di cui all'art. 6, comma
13,  lettera  c)  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
318/1997,  precludendo  all'Autorita'  di  scegliere fra procedure di
selezione aperte o ristrette;
  Considerato  che l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo del mercato
delle  telecomunicazioni,  moltiplicando  il  numero  di  servizi che
utilizzano  risorse  scarse,  comporta  l'esigenza per l'Autorita' di
applicare   procedure   aperte,  non  discriminatorie  e  trasparenti
rispondenti  alle caratteristiche dei singoli casi, valutando il tipo
di  applicazione,  la rilevanza del mercato, il numero e l'estensione
geografica delle licenze rilasciabili;
  Ritenuto   che,   per   il  conseguimento  delle  sopra  menzionate
finalita',   occorre  aggiornare  opportunamente  le  previsioni  del
decreto ministeriale del 25 novembre 1997;
  Udita  la  relazione  del  commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
                              Delibera:
                           Articolo unico
  1.   All'art.   2,   comma   6,  del  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni 25 novembre 1997, citato nelle premesse, le parole: "si
applica" sono sostituite dalle seguenti: "puo' applicarsi".
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Napoli, 4 ottobre 2000

                            Il presidente
                                Cheli

                       Il commissario relatore
                                Lari

                Il segretario degli organi collegiali
                               Belati