Con  provvedimento n. 01704 del 12 ottobre 2000 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della
societa'  Compagnie  di  assicurazioni  di  Bologna  S.p.a., in forma
abbreviata  CAB  Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in
data  26 giugno  e  26 luglio 2000 dall'assemblea straordinaria degli
azionisti  relative  ai  seguenti  articoli:  art.  13  (Introduzione
dell'obbligo  di  informativa  al  collegio sindacale, da parte degli
amministratori,  sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggiore
rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla
societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in particolare, sulle
operazioni  in potenziale conflitto di interesse: modalita'); art. 14
(Introduzione   di  materie  che  non  possono  essere  delegate  dal
consiglio  di  amministrazione all'amministratore delegato. Validita'
delle  deliberazioni  su dette materie nonche' sulla nomina, revoca e
poteri  del presidente, degli amministratori delegati e dei direttori
generali, sui compensi agli amministratori, sulla nomina del comitato
esecutivo  e la definizione dei poteri allo stesso attribuiti nonche'
sull'esercizio  della  facolta'  di  aumentare il capitale sociale ai
sensi  dell'art.  2443  del  codice  civile);  art.  15 (Introduzione
dell'impossibilita'  di delegare al comitato esecutivo le materie non
delegabili  all'amministratore  delegato ai sensi del precedente art.
14);  art.  16  (Introduzione  della  possibilita'  di  convocare  il
comitato esecutivo anche da parte di due sindaci previa comunicazione
al   presidente   del   consiglio   di   amministrazione);   art.  l8
(Introduzioni  di  limitazioni alla validita' delle deliberazioni del
consiglio  di  amministrazione e del comitato esecutivo nelle materie
di  cui  al precedente art. 14); art. 24 (Nuova disciplina in materia
di:  a)  nomina del collegio sindacale e cause di ineleggibilita'; b)
limiti di cumulo degli incarichi.