IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29  giugno  1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16  settembre  1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto  il  proprio decreto 28 gennaio 1998 con la quale l'organismo
ICE Istituto di certificazione europea S.r.l. e' stato autorizzato in
via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE per gli allegati
V - VI - X - XII - XIII - XIV, ai sensi della direttiva 95/16/CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  25  giugno 1999, acquisita in atti di questo
Ministero  in  data  13  luglio  1999, prot. n. 757.750, con la quale
l'organismo  ICE  Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede
in  Anzola  Emilia  (Bologna),  via  G.  Garibaldi  n.  20,  ai sensi
dell'art.  10,  del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999,  n.  162,  ha  richiesto  la  conferma  dell'autorizzazione  al
rilascio di certificazioni per gli allegati V - VI - X - XII - XIII e
XIV, ai sensi della direttiva 95/16/CE;
  Considerato  che  la  documentazione  prodotta  dall'organismo  ICE
Istituto  di  certificazione  europea  S.r.l.  e'  conforme  a quanto
richiesto  dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato altresi' che l'organismo ICE Istituto di certificazione
europea  S.r.l.  ha  dichiarato  di  essere in possesso dei requisiti
minimi  di  sicurezza  di  cui  all'art.  9, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'organismo  ICE  Istituto  di certificazione europea S.r.l., e'
autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato
negli  allegati  al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato  V:  esame  CE  del  tipo  (modulo B, limitatamente alla
lettera B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);
    allegato  XII:  garanzia  qualita'  prodotti  per  gli  ascensori
(modulo E);
    allegato  XIII:  garanzia  qualita' totale dell'ascensore (modulo
H);
    allegato XIV: garanzia qualita' della produzione (modulo D).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo  le forme
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'Organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianto   -   Direzione   generale   sviluppo   produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.