Avvertenza: Il testo della legge costituzionale e' stato approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dalla Camera dei deputati in seconda votazione nella seduta del 18 ottobre 2000 e dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 5 ottobre 2000. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Art. 1. Modifiche all'articolo 56 della Costituzione 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero". 2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto".