Avvertenza:
    Il   testo  della  legge  costituzionale  e'  stato  approvato  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti dalla Camera dei deputati in
seconda votazione nella seduta del 18 ottobre 2000 e dal Senato della
Repubblica  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi componenti in seconda
votazione, nella seduta del 5 ottobre 2000.
    Entro  tre  mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
testo  seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori,  o  cinque  consigli  regionali  possono  domandare  che si
proceda al referendum popolare.
    Il  presente  comunicato  e'  stato  redatto ai sensi dell'art. 3
della legge 25 maggio 1970, n. 352.
                               Art. 1.
            Modifiche all'articolo 56 della Costituzione
    1. Il   secondo  comma  dell'articolo 56  della  Costituzione  e'
sostituito dal seguente:
    "Il  numero  dei  deputati e' di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero".
    2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole
da:  "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite
dalle  seguenti:  "fatto  salvo  il  numero  dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto".