Avvertenza:
    Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
dell'ambiente  ai  sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione di
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  e  nelle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985, n. 1092, corredato
delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 10, comma 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
del  decreto  legislativo  n.  152/1999  integrate  con  le modifiche
apportate  dalle  nuove disposizioni di cui al decreto legislativo n.
258/2000.  Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli atti
legislativi  qui  riportati.  La  pubblicazione  del  presente  testo
aggiornato   assorbe  la  "ripubblicazione"  del  testo  del  decreto
legislativo n. 258/2000, corredato delle relative note, annunciata in
calce  alla pag.  15 del supplemento ordinario n. 153/L alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 218 del 18 settembre 2000.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il  presente  decreto  definisce  la disciplina generale per la
tutela delle acque superficiali, marine e sotter-ranee, perseguendo i
seguenti obiettivi:
    a) prevenire  e  ridurre  l'inquinamento e attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati;
    b) conseguire   il  miglioramento  dello  stato  delle  acque  ed
adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
    c) perseguire  usi  sostenibili e durevoli delle risorse idriche,
con priorita' per quelle potabili;
    d) mantenere  la  capacita' naturale di autodepurazione dei corpi
idrici,  nonche'  la  capacita'  di  sostenere  comunita'  animali  e
vegetali ampie e ben diversificate.
  2.  Il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  al  comma  1 si
realizza attraverso i seguenti strumenti:
    a) l'individuazione  di  obiettivi  di  qualita' ambientale e per
specifica destinazione dei corpi idrici;
    b) la  tutela  integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi
nell'ambito  di  ciascun bacino idrografico ed un adeguato sistema di
controlli e di sanzioni;
    c) il  rispetto  dei  valori  limite  agli scarichi fissati dallo
Stato,  nonche'  la  definizione  di  valori limite in relazione agli
obiettivi di qualita' del corpo recettore;
    d) l'adeguamento   dei  sistemi  di  fognatura,  collettamento  e
depurazione  degli  scarichi  idrici, nell'ambito del servizio idrico
integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (a);
    e) l'individuazione  di  misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
    f) l'individuazione   di   misure  tese  alla  conservazione,  al
risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche.
  3.  Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata
dal  presente  decreto  nel  rispetto  di quelle disposizioni in esso
contenute che, per la loro natura riformatrice costituiscono principi
fondamentali  della  legislazione statale ai sensi dell'articolo 117,
primo  comma, della Costituzione (b). Le regioni a statuto speciale e
le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano adeguano la propria
legislazione   al   presente  decreto  secondo  quanto  previsto  dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
          Riferimenti normativi:
              (a)   La   legge   5   gennaio   1994,  n.  36  recante
          "disposizioni  in materia di risorse idriche" e' pubblicata
          sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del
          19 gennaio 1994.
              (b) Il  testo  dell'art.  117  della Costituzione e' il
          seguente:
              "Art.  117.  - La Regione emana per le seguenti materie
          norme  legislative  nei  limiti  dei  principi fondamentali
          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme
          stesse  non  siano in contrasto con l'interesse nazionale e
          con quello di altre regioni:
                ordinamento  degli uffici e degli enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
                circoscrizioni   comunali  polizia  locale  urbana  e
          rurale; fiere e mercati;
                beneficenza   pubblica  ed  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera;   istruzione   artigiana   e  professionale  e
          assistenza scolastica;
                musei e biblioteche di enti locali;
                urbanistica;
                turismo ed industria alberghiera;
                tramvie   e   linee   automobilistiche  di  interesse
          regionale;
                viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
          regionale; navigazione e porti lacuali;
                acque minerali e termali;
                cave e torbiere;
                caccia;
                pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste;
                artigianato;
                altre materie indicate da leggi costituzionali.
              Le   leggi  della  Repubblica  possono  demandare  alla
          regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".