IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 160 del 26 giugno 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune; Visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 160 del 26 giugno 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti; Visto il regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992, recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Considerata la necessita' e l'urgenza di dettare disposizioni per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relativa ai regimi nell'ambito della politica agricola comune; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 14 settembre 2000; Decreta: Art. 1. l. I pagamenti concessi nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato al regolamento (CE) n. 1259/99, sono riconosciuti integralmente ai beneficiari qualora risultino soddisfatti i seguenti requisiti in materia di protezione ambientale: a) manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti ed attuazione, in zone declive, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori dei seminativi, delle leguminose in grani, del lino, della canapa, del tabacco, delle sementi e del riso; b) manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti, per il settore dell'olio di oliva; c) stoccaggio degli effluenti zootecnici liquidi, negli allevamenti a stabulazione fissa, in bacini impermeabili per natura del sito o impermeabilizzati artificialmente, per i settori delle carni bovine e degli ovini e caprini.