IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l'art. 3,
comma  27,  che  dispone  in  materia  di  dismissioni  dei patrimoni
immobiliari degli enti previdenziali pubblici;
  Visto   il   decreto  legislativo  16 febbraio  1996,  n.  104,  di
attuazione  della  delega  conferita dal richiamato art. 3, comma 27,
che  determina  le  modalita' di alienazione delle unita' immobiliari
residenziali;
  Visto  l'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come integrato
dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che detta le regole
per  un  programma  straordinario di dismissione dei beni immobiliari
degli  enti  previdenziali  pubblici  per  un  valore complessivo non
inferiore  a  3.000  miliardi  di  lire  e  demanda,  per l'ulteriore
sviluppo  del  progetto di dismissione dei beni e diritti immobiliari
degli  enti  previdenziali  pubblici,  a  programmi  da definirsi con
provvedimento   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,   facendo  in  ogni  caso  salvi  i  diritti  attribuiti  ai
conduttori  dalle  norme  vigenti, anche in relazione alle condizioni
di maggior  favore  rispetto alla disciplina generale sulla locazione
di immobili residenziali urbani;
  Visto,  per  quanto concerne il piano straordinario di dismissione,
il  comma  1  del predetto art. 7, che, alla lettera d), fa carico al
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, di concerto con
quello  del  Tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica,
dell'individuazione,  tramite  procedura  competitiva,  del  soggetto
disponibile  ad  acquistare  l'intero  complesso dei beni oggetto del
programma,  ovvero  il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente
interessato,  ovvero  uno  o piu' lotti di beni ricompresi in ciascun
compendio;
  Visto  il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n.  827,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni, che, nel dettare norme in materia di
amministrazione  del  patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato,  dedica  il  titolo II alla regolamentazione dei contratti con
cui le varie amministrazioni provvedono, tra l'altro, all'alienazione
dei beni;
  Visto il capo III, sezione I, del predetto titolo, disciplinante il
procedimento   per   incanti  ed,  in  particolare,  l'art.  73,  che
individua, per le procedure competitive, criteri per l'aggiudicazione
di gara;
  Ritenuto,  per  un  verso,  con  riferimento ai principi di equita'
sociale,    di   enucleare   dalla   disciplina   della   dismissione
straordinaria  gli  immobili  ad  uso  abitativo per ricondurli ad un
quadro  di  garanzie  e  di  opportunita'  allineato  a  quello della
dismissione  ordinaria  di  cui  al  citato  decreto  legislativo del
16 febbraio  1996, n. 104, e, per l'altro, con riferimento ai casi di
dismissione  straordinaria, di dover adottare il procedimento per gli
incanti  a  mezzo  offerte  segrete da confrontarsi poi con il prezzo
base indicato nell'avviso d'asta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'alienazione dei beni come individuati nelle accluse tabelle,
che,  parte  integrante  del  presente  decreto, sostituiscono quelli
individuati  dal  decreto del 16 marzo 2000 del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  di  concerto  con quello del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, si procede, quanto ai beni
indicati  nella  tabella  A,  su  base  d'asta ai sensi dell'art. 73,
lettera  c),  del  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  2.  Alla  gara  e'  preposto,  quale  autorita' che vi presiede, un
dirigente  dell'ente  previdenziale  pubblico  proprietario  del bene
oggetto  d'asta,  coadiuvato  da  apposito  servizio  di  segreteria,
nominati dal direttore generale dell'ente stesso.
  3.  All'apertura  dei  plichi  delle  offerte  ed  alla conseguente
aggiudicazione provvede apposita commissione, composta dal presidente
dell'ente  previdenziale  pubblico  proprietario  ovvero da dirigente
dallo   stesso   delegato,   nonche'  da  due  dirigenti,  designati,
rispettivamente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
dal   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica.
  4.  Alla  vendita  degli  immobili  di  cui alla tabella B provvede
l'ente proprietario, secondo i criteri e le modalita' di cui all'art.
6  del  decreto  legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come integrato
dall'art.  2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'uopo
avvalendosi,  previa  assunzione  dei relativi oneri, del preliminare
lavoro di ricognizione, analisi e documentazione gia' posto in essere
dal  "Consorzio  G6",  incaricato  con il contratto stipulato in data
25 gennaio  2000, anche al fine di pervenire all'alienazione dei beni
con tempestivita' e comunque entro e non oltre il 1o marzo del 2001.