IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi; Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra richiamate sono entrati in vigore dal 1o febbraio 1997; Considerato che la direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, come modificata dalla direttiva 98/35/CE del 25 maggio 1998, recepite, rispettivamente, con legge 24 aprile 1998, n. 128, e con legge 21 dicembre 1999, n. 526, e che le stesse sono entrate in vigore, rispettivamente, alla data del 31 dicembre 1995 e del 1o luglio 1999; Considerato che i capitoli II e III dell'annesso sopra richiamato individuano i requisiti minimi obbligatori per la certificazione dei marittimi per i servizi di coperta e di macchina e le corrispondenti abilitazioni cosi' come segue: 1) Sezione coperta: a) ufficiale di navigazione; b) ufficiale di navigazione di seconda classe; c) ufficiale di navigazione di terza classe; d) capitano; e) capitano di seconda classe; f) comandante; g) comandante di seconda classe; h) comandante di terza classe; i) comandante di quarta classe; l) comune di guardia di coperta. 2) Sezione macchina: a) ufficiale di macchina; b) capitano di macchina; c) capitano di macchina di seconda classe; d) direttore di macchina; e) direttore di macchina di seconda classe; f) comune di guardia di macchina. Considerata la necessita' di procedere all'indicazione dei requisiti e dei limiti delle abilitazioni nonche' le modalita' di rilascio delle certificazioni della gente di mare di cui alla citata convenzione STCW/78, come emendata nel 1995; Visto l'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, che prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisca i requisiti ed i limiti delle abilitazioni della gente di mare e ne disciplini la necessaria attivita' di certificazione; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1999, n. 121-T con il quale all'art. 4 sono state delegate al Sottosegretario di Stato sen. Mario Occhipinti le funzioni nelle materie di competenza del Dipartimento della navigazione marittima ed interna; Decreta: Art. 1. Ufficiale di navigazione 1. L'ufficiale di navigazione puo' imbarcare in qualita' di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilita' di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate. 2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione occorrono i seguenti requisiti: a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; b) avere compiuto i diciotto anni di eta'; c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi su navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate in attivita' di addestramento, nonche' della frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, sopravvivenza e salvataggio, radar e A.R.P.A. presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei da questo Ministero. Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato e il suo svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'amministrazione. Tale periodo puo' essere sostituito da un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in servizio di coperta a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, dei quali almeno sei in compiti connessi con la tenuta della guardia sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato; e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del programma di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo. 3. Qualora in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni, l'ufficiale di navigazione potra' svolgere mansioni connesse con i servizi radio di bordo.