L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11  che  prevede  nuovi  termini  per  l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  e,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il  provvedimento  ISVAP  20 novembre  1998,  n.  1041,  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa   in   alcuni   rami  danni  rilasciata  alla  R  &  P
Assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;
  Viste  le  delibere  assunte in data 7 aprile 2000 e 12 maggio 2000
dalle   assemblee   straordinarie   degli   azionisti  della  R  &  P
Assicurazioni  S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli
ex articoli 1, 5, 8 e 17 dello statuto sociale, abrogati e sostituiti
dagli  attuali  articoli 1,  5,  8  e 18, nonche' l'inserimento di un
nuovo  articolo 16-bis, rinumerato 17, e la conseguente rinumerazione
degli articoli successivi dello statuto stesso;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto sociale della R & P
Assicurazioni  S.p.a., con sede in Verona, con le modifiche apportate
agli articoli:
    abrogazione  dell'ex  art.  1  (denominazione  -  sede - durata -
oggetto); denominazione sociale;
    nuovo   art.  1  (denominazione  -  sede  -  durata  -  oggetto);
variazione  della  denominazione  sociale  in  "R  & P Webins S.p.a.,
Societa' per azioni";
    abrogazione  dell'ex  art. 5 (capitale); precedente ammontare del
capitale   sociale  in  lire:  10.000.000.000.  Versamenti  in  conto
capitale o in conto aumento di capitale: effetti e modalita';
    nuovo  art.  5  (capitale);  nuova  determinazione  del  capitale
sociale  in  euro: 5.160.000 (cinquemilionicentosessantamila), diviso
in  n.  1.032.000  (unmilionetrentaduemila) azioni da euro 5 (cinque)
ciascuna;
    abrogazione   dell'ex  art.  8  (assemblee);  convocazione  delle
assemblee;
    nuovo   art.  8  (assemblee);  modalita'  di  convocazione  delle
assemblee  e  luogo  di  tenuta delle stesse. Termini di convocazione
dell'assemblea  ordinaria  ai  fini  dell'approvazione  del bilancio:
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilita' di
prorogare   tale  termine  sino  al  30 giugno,  qualora  particolari
esigenze lo richiedano. Possibilita' di convocazione delle assemblee,
sia ordinaria che straordinaria, in qualunque tempo su iniziativa del
Consiglio  o  di  almeno  due  membri del Collegio sindacale. Casi di
regolarita'  di  costituzione  delle  assemblee  pur  in  mancanza di
regolare convocazione;
    inserimento  nuovo  art.  16-bis rinumerato 17 (amministrazione);
introduzione  dell'obbligo  di  informativa al collegio sindacale, da
parte del consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni  di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate   dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  e,  in
particolare,  sulle  operazioni in potenziale conflitto di interesse:
modalita';
    abrogazione  dell'ex  art.  17  (collegio  sindacale);  nomina ed
emolumento dei sindaci;
    nuovo   art.  18  (collegio  sindacale);  nomina  dei  sindaci  e
designazione   del   presidente  del  collegio  sindacale.  Cause  di
ineleggibilita',  di  decadenza  e  limiti al cumulo degli incarichi.
Retribuzione dei sindaci: modalita';
    ex art. 18, rinumerato art. 19 (bilancio ed utili); invariato nel
testo;
    ex art. 19, rinumerato art. 20 (bilancio ed utili); invariato nel
testo;
    ex art. 20, rinumerato art. 21 (bilancio ed utili); invariato nel
testo;
    ex art. 21, rinumerato art. 22 (bilancio ed utili); invariato nel
testo;
    ex  art.  22,  rinumerato  art. 23 (scioglimento e liquidazione);
invariato nel testo;
    ex  art.  23,  rinumerato  art. 24 (scioglimento e liquidazione);
invariato nel testo;
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2000
                                             Il presidente: Manghetti