IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 2 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  n.  4365/00  dell'8-9  giugno  2000  emesso dal
tribunale  di  Bologna  con  il  quale  e' stata dichiarata aperta la
procedura  di  concordato  preventivo  cessio  bonorum  della  S.p.a.
Pancaldi 1888;
  Vista  l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 9 giugno 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pancaldi 1888 con
sede  in  Molinella  (Bologna), unita' in Molinella (Bologna), per un
massimo  di 55 unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 giugno 2000
all'8 dicembre 2000.