IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista   l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Manifattura  di  Valduggia
tendente  ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  ristrutturazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 27 settembre 2000 con il quale
e'  stato  approvato il programma di ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il decreto ministeriale datato 3 dicembre 1999, e successivi,
con  i  quali e' stato concesso, a decorrere dall'11 gennaio 1999, il
suddetto trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale,   intervenuta   con  il  decreto  ministeriale  datato  27
settembre  2000,  e'  prorogata.  la  corresponsione  del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti   dalla  S.p.a.  Manifattura  di  Valduggia  con  sede  in
Borgosesia (Vercelli), unita' di Borgosesia (Vercelli) per un massimo
di  50  unita'  lavorative  per il periodo dall'11 gennaio 2000 al 10
luglio 2000.
  Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 2000 con decorrenza 11
gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale  per  la  previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto  nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario,  di  integrazione  salariale,  concessi  per contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 settembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi