IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  dell'8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista   l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Intermarine,  tendente  ad
ottenere    la   proroga   della   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  ristrutturazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000 con il quale e'
stato  approvato  il programma di crisi aziendale della summenzionata
ditta;
  Visto il decreto ministeriale datato 13 giugno 2000 con il quale e'
stato   concesso,  a  decorrere  dal  3  gennaio  2000,  il  suddetto
trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per terri-torio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  datato 8 giugno 2000, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Intermarine,  con  sede  in  Sarzana  (La Spezia) e unita' di
Sarzana  (La Spezia), per un massimo di 270 unita' lavorative, per il
periodo dal 3 luglio 2000 al 2 gennaio 2001.
  Istanza  aziendale  presentata  il  7  agosto 2000 con decorrenza 3
luglio 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 settembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi