IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2641/88 del 25 agosto
1988, che stabilisce le modalita' di applicazione del regime di aiuti
per  l'utilizzazione  di  uve,  di  mosti  di  uve  e di mosti di uve
concentrati per la fabbricazione di succhi di uve;
  Visto  il  regolamento  CEE  del Consiglio n. 2048/89 del 19 giugno
1989,  che  fissa le norme generali relative ai controlli nel settore
vitivinicolo;
  Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2238/93 del 26 luglio
1993,  relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e
alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
  Visto   il  regolamento  CE  n.  1493/99  del  Consiglio,  relativo
all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione  e  nel  commercio  dei  mosti,  vini  ed  aceti  ed, in
particolare, gli articoli 17, 18 e 19;
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n.  282, recante misure
urgenti  in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1986, n.
462;
  Visto  il  decreto  interministeriale  19 dicembre  1994,  n.  768,
regolamento  recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme
di cui al regolamento CEE n. 2238/93;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ed, in particolare, l'art. 55;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche      e     modificazioni,     recante     razionalizzazione
dell'organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche e la revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Considerato  che  e'  opportuno individuare alcuni requisiti minimi
per  gli  stabilimenti che detengono prodotti non consentiti e la cui
sussistenza deve essere accertata preventivamente;
  Considerato  che la detenzione di taluni prodotti vitivinicoli puo'
avvenire  a seguito dell'attivazione di un regime di vigilanza atto a
prevenire le frodi;
  Considerata  la necessita', ai fini dei controlli, che le attivita'
di  trasformazione  delle uve in mosti aventi un titolo alcolometrico
volumico  naturale  inferiore  a  8% vol  debbono  essere distinte in
conformita'   alla   loro   diversa   destinazione  cui  soggiacciono
nell'ambito   dell'organizzazione   comune  di  mercato  del  settore
vitivinicolo;
  Ritenuto  che  e'  opportuno  consentire in deroga e per un periodo
transitorio  ai produttori richiedenti la possibilita' di destinare a
diversa  utilizzazione la produzione di mosti di uve aventi un titolo
alcolometrico  volumico  naturale inferiore a 8% vol, in linea con la
vigente normativa comunitaria e nazionale;
  Considerato  che,  a  norma dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' necessario prevedere un
regime  derogatorio  per gli stabilimenti presso i quali si detengono
mosti  di  uve non denaturati ottenuti da qualita' di uve provenienti
da  varieta'  classificate  come  raccomandate  e  autorizzate per la
produzione  di  vino aventi un titolo alcolometrico volumico naturale
inferiore  a 8% vol destinati alla produzione di succo di uva o succo
di uva concentrato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per   cantina   o   cantine:  la  cantina  o  le  cantine,  lo
stabilimento  o  gli  stabilimenti  enologici  nonche'  il locale o i
locali  annessi o intercomunicanti nei quali si detengono vini oppure
mosti  e  vini  nonche'  mosti non denaturati aventi questi ultimi un
titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol;
    b) per ufficio periferico: l'ufficio periferico del l'ispettorato
centrale  repressione  frodi del Ministero delle politiche agricole e
forestali competente per l'unita' amministrativa in cui e' ubicata la
cantina.