IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista   la   legge   19 dicembre  1983,  n.  700,  che  prevede  la
costituzione  della  societa'  finanziaria pubblica "Risanamento agro
industriale  zuccheri - RIBS S.p.a.", avente per oggetto l'intervento
nel  settore bieticolo-saccarifero esplicabile mediante la promozione
di  nuove  societa',  l'acquisizione  di  partecipazioni azionarie in
societa'  esistenti  e  la  concessione  di finanziamenti agevolati a
societa' a partecipazione RIBS;
  Visto,   in   particolare,  l'art.  2  della  predetta  legge,  che
attribuisce   al   CIPE  il  compito  di  emanare  le  direttive  per
l'attuazione degli interventi della RIBS;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 430, art. 1, comma 2, che modifica
la legge 19 dicembre 1983, n. 700, art. 3, comma 2;
  Vista  la  legge  18 febbraio  1991,  n.  48,  di  conversione  del
decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, che modifica, tra l'altro, le
norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  che prevede
l'estensione  dell'intervento  della  RIBS S.p.a. in base alla citata
legge  19 dicembre  1983,  n.  700, ad altri settori della produzione
agricola;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro del 24 dicembre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996, n. 662, art. 2, comma 132, che
autorizza  la  RIBS S.p.a. ad acquisire e poi cedere partecipazioni a
condizioni  compatibili  con i principi di economia di mercato, oltre
che con le modalita' previste dalla citata legge 19 dicembre 1983, n.
700, art. 3;
  Vista  la  legge  7 agosto  1997,  n.  266,  che  all'art.  23 reca
integrazioni e modificazioni della legge 19 dicembre 1983, n. 700;
  Vista  la propria delibera-quadro del 6 maggio 1998, n. 43, recante
criteri  e  modalita' di intervento della RIBS S.p.a.; legge 7 agosto
1997, n. 266, art. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del
16 settembre 1998;
  Visto  il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che reca misure
in  materia  di "Riordino degli enti e delle societa' di promozione e
istituzione della societa' Sviluppo Italia, a norma degli articoli 11
e  14  della  legge 15 marzo 1997, n. 59" e che prevede, tra l'altro,
l'incorporazione della RIBS in Sviluppo Italia, integrato dal decreto
legislativo 14 gennaio 2000, n. 3;
  Vista   la   legge   23 dicembre   1999,   n.   499,   recante   la
razionalizzazione    degli    interventi    nei   settori   agricolo,
agroindustriale, agroalimentare e forestale;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio
1999,  sul  sostegno  allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo  di  orientamento  e  di  garanzia  (FEAOG) e che modifica e
abroga taluni regolamenti;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1750/99  della  Commissione  del
23 luglio  1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento
(CE)  n.  1257/99 del Consiglio sul sostegno dello sviluppo rurale da
parte  del  Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e di garanzia
(FEAOG);
  Vista  la  "disciplina comunitaria di aiuti di Stato alle piccole e
medie  imprese",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. C/74/9 del 10 marzo 1998;
  Visti  gli  "Orientamenti  in materia di aiuti di Stato a finalita'
regionale",  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee n. C/74/9 del 10 marzo 1998;
  Visti  gli  "Orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti di Stato nel
settore   agricolo",   pubblicati   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee n. C 28/2 del 1o febbraio 2000;
  Visto  il bollettino CE 9-1984 "Applicazione degli articoli 92 e 93
del  trattato  CEE  alla partecipazione delle autorita' pubbliche nel
capitale delle imprese";
  Vista  la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n.
13138  del  17 luglio  2000,  con  la quale viene proposta al CIPE la
modifica della citata delibera n. 43 del 6 maggio 1998;
  Ritenuta  la  necessita'  di adeguare le proprie direttive ai nuovi
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
  Considerato  che la citata legge 7 agosto 1997, n. 266, prevede che
la  presente  delibera  venga  comunicata alla Commissione europea ai
sensi  dell'art.  88,  paragrafo  3,  del  trattato  istitutivo della
Comunita' europea;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali;
                              Delibera:
  A. Criteri generali.
  1.  Sviluppo  Italia  S.p.a. (di seguito Sviluppo Italia) subentra,
tra  l'altro,  nei  compiti  e  nelle funzioni gia' svolti dalla RIBS
S.p.a.  e,  nell'esercizio di tali attivita', opera nei settori della
trasformazione   e   commercializzazione   dei   prodotti   agricoli,
zootecnici   e  silvicoli  con  le  modalita'  previste  dalla  legge
19 dicembre  1983, n. 700, come modificata dalla legge 8 agosto 1985,
n.  430  e dalla legge 7 agosto 1997, n. 266 e sulla base delle linee
di  indirizzo  e coordinamento ex lege 23 dicembre 1999, n. 499 ed ai
relativi  programmi  agricoli,  agroindustriali e forestali di cui al
punto 7, lettera a) dell'art. 2.
  2.  Le  risorse  finanziarie  gia' assegnate a RIBS ed attribuite a
Sviluppo  Italia  a seguito della fusione, nonche' le somme derivanti
dalla   cessione   delle   partecipazioni   temporanee  acquisite  da
RIBS/Sviluppo  Italia  e  dai  rimborsi delle rate di mutuo da questa
concessi,  sono  utilizzate da Sviluppo Italia secondo i criteri e le
modalita' della presente delibera.
  Gli  interventi perseguono il miglioramento strutturale del reddito
dei produttori agricoli, con priorita' per le iniziative che:
    a) contribuiscano  al  miglioramento  economico  e  ad  un  nuovo
equilibrio nelle filiere agro-industriali, anche promuovendo processi
di  aggregazione e di integrazione, che coinvolgano i diversi livelli
delle suddette filiere;
    b) abbiano  come  obiettivi  lo  sviluppo  o  il mantenimento dei
livelli occupazionali diretti ed indotti;
    c) prevedano  la creazione ed il rafforzamento di piccole e medie
imprese;
    d) siano   localizzate   nelle  aree  depresse  del  Paese  e  in
particolare in quelle dell'obiettivo 1;
    e) prevedano significative innovazioni di processo o di prodotto;
    f) presentino   una  significativa  partecipazione  di  operatori
agricoli al capitale;
    g) richiedano una minore intensita' di agevolazione;
    h) prevedano   un   cofinanziamento   regionale,   nazionale  e/o
comunitario;
    i) presentino i requisiti di maggiore sostenibilita' ambientale;
    j) utilizzino   energie   rinnovabili   o   da  autoproduzione  e
introducano o implementino cicli integrati delle risorse idriche;
    k)  presentino  la  possibilita'  di  promuovere la quotazione in
borsa dell'impresa partecipata.
  3.  Sviluppo  Italia  adotta  iniziative per informare i potenziali
interessati   sui  servizi  da  essa  erogati  e  sulle  agevolazioni
concesse.
  4. E' abrogata la delibera CIPE n. 43 del 6 maggio 1998.
  B. Modalita' degli interventi ex-RIBS.
  5.   Sviluppo   Italia   opera   in   base   a  specifici  progetti
d'investimento,  nelle  due  forme,  fra  loro  non cumulabili, degli
interventi agevolati e degli interventi a condizioni di mercato.
  Per  agevolare  investimenti Sviluppo Italia, nel consociarsi con i
soggetti  proponenti l'intervento o nel partecipare al capitale delle
imprese,  opera  con  le  modalita'  previste dalla legge 19 dicembre
1983,  n.  700, art. 3, comma 2, come modificato dalla legge 8 agosto
1985,  n.  430,  art. 1, comma 2 e dalla legge 7 agosto 1997, n. 266,
art. 23.
  Nel  caso  di  interventi  a condizioni di mercato, Sviluppo Italia
opera  in  base a quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali
vigenti.
  Sviluppo  Italia  partecipa al capitale delle imprese come socio di
minoranza,  salvo  casi  eccezionali  autorizzati  congiuntamente dai
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle politiche agricole e forestali.
  In  attuazione  dello  specifico  progetto,  Sviluppo  Italia  puo'
costituire  con  i  soggetti  partecipanti  al  progetto stesso nuove
societa'  nonche'  assumere  partecipazioni in imprese gia' operanti,
intervenendo  esclusivamente  in  operazioni  di aumento del capitale
sociale  delle  imprese suddette. Sviluppo Italia puo' partecipare al
capitale  di  societa'  cooperative  e  di  loro  consorzi,  anche in
qualita' di socio sovventore ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.
59, e successive modificazioni e integrazioni.
  In  ogni societa' partecipata, i rapporti tra Sviluppo Italia e gli
altri  soci  sono defniti in appositi patti parasociali, coerenti con
le  disposizioni contenute nella presente delibera. La sottoscrizione
di  tali  patti  da  parte  degli altri soci e' condizione necessaria
perche'  Sviluppo  Italia  possa procedere agli interventi finanziari
previsti  dai  singoli  progetti.  In nessun caso i patti parasociali
possono   contenere  clausole  che  comportino  un maggior  vantaggio
economico o finanziario per i beneficiari rispetto a quanto stabilito
dalla presente delibera.
  6.  I  progetti  sono definiti da Sviluppo Italia e approvati dagli
organi competenti della societa'.
  Nella  fase  istruttoria  dei progetti, Sviluppo Italia e' tenuta a
verificare,  tra  l'altro,  la compatibilita' degli interventi con la
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e di concorrenza.
  7.  Sviluppo  Italia  trasmette  i  progetti approvati dagli organi
competenti  al  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali che
provvede a verificarne, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23
della  legge  7 agosto  1997,  n.  266,  la rispondenza alle linee di
indirizzo  e  coordinamento  ex  lege 23 dicembre 1999, n. 499, ed ai
relativi  programmi  agricoli,  agroindustriali e forestali di cui al
punto 7, lettera a), dell'art. 2.
  Sviluppo  Italia  puo'  proporsi,  con  le modalita' previste dalle
vigenti   normative,   come  soggetto  intermediario  di  sovvenzione
globale;  puo'  partecipare  a programmi di sviluppo che prevedano la
partecipazione di piu' soggetti pubblici e privati.
  8.  Sviluppo  Italia  controlla, in tutte le sue fasi, l'esecuzione
del   programma   di   investimenti   e  la  gestione  delle  proprie
partecipate,  per  verificare il rispetto degli obiettivi fissati nei
progetti. A tali fini Sviluppo Italia e' tenuta:
      a) a   designare   propri   rappresentanti   nei   consigli  di
amministrazione  delle  partecipate  per  la durata di possesso della
partecipazione e nei collegi sindacali sino al rimborso dei mutui;
      b) ad acquisire i budget annuali e i resoconti semestrali sulla
gestione delle partecipate;
      c) ad   ottenere   la   certificazione   del   bilancio   delle
partecipate;
      d) a  monitorare  il perseguimento degli obiettivi previsti nei
progetti di intervento e, in particolare, di quelli relativi ai tempi
ed  ai costi degli investimenti, di quelli occupazionali e ambientali
e dei benefici attesi per i produttori agricoli.
  9.  Sviluppo  Italia presenta, entro il giorno 30 di giugno di ogni
anno,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, per il
successivo  inoltro  al CIPE, una relazione sullo stato di attuazione
dei progetti approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente e la
programmazione delle attivita' per l'anno in corso.
  Tale relazione contiene almeno:
    a) le   notizie   piu'   significative  sull'andamento  economico
finanziario ed in genere sull'evoluzione delle societa' partecipate;
    b) il  confronto  dei  risultati  con le previsioni di progetto e
l'analisi dei relativi scostamenti;
    c) le eventuali problematiche di attuazione dei singoli progetti;
    d) l'entita' e le modalita' di utilizzo o d'impegno delle risorse
di Sviluppo Italia nel corso dell'anno precedente;
    e) le risorse disponibili per interventi nell'anno in corso.
  Il  Ministro  delle politiche agricole e forestali puo' proporre al
CIPE  eventuali  modifiche  alla  presente  delibera che si dovessero
rendere   necessarie   nonche'   le   indicazioni,  anche  di  natura
finanziaria,  di  cui tenere conto nell'impostazione del programma di
attivita' di Sviluppo Italia.
  C. Aiuti di Stato.
  10.  Ai  sensi  delle  legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive
modificazioni e integrazioni, Sviluppo Italia puo' agevolare progetti
di  investimento  che prevedono la partecipazione di minoranza, salvo
nei  casi espressamente autorizzati, al capitale sociale dell'impresa
e  l'erogazione  di  mutui  di  durata  massima  di  15  anni a tasso
agevolato.
  La  dimensione  dell'aiuto,  ai  fini  del calcolo dell'equivalente
sovvenzione,  si  determina tenendo conto sia della partecipazione al
capitale   che  del  mutuo  agevolato.  Il  calcolo  dell'equivalente
sovvenzione considera anche eventuali altre agevolazioni previste nel
progetto,  o  comunque ottenute o richieste dalla impresa partecipata
per la realizzazione degli investimenti indicati nel progetto stesso.
In  ogni caso l'intervento di Sviluppo Italia, anche se relativo, per
la  stessa  impresa,  a  piu'  fasi  successive,  non  deve  superare
complessivamente  i  limiti  di  intensita'  di  aiuto definiti dalla
normativa comunitaria.
  La partecipazione di Sviluppo Italia al capitale e' temporanea (con
un  massimo  di  5  anni, elevabile a 15 anni se produttori agricoli,
singoli o associati, acquisiscono, entro la fine del primo anno dalla
data  di  inizio  della  partecipazione  stessa,  detenendolo poi per
l'intero periodo, almeno il 10% del capitale sociale).
  Il periodo di partecipazione di Sviluppo Italia decorre dal momento
in  cui  il  capitale versato dalla finanziaria abbia raggiunto il 5%
della quota di spettanza della stessa.
  Al  momento  della  sottoscrizione  dei  patti parasociali Sviluppo
Italia  ottiene dagli altri soci l'impegno ad adeguare, anteriormente
all'uscita di Sviluppo Italia dalla societa', il capitale nominale al
valore  del  patrimonio  netto.  Al termine del periodo d'intervento,
Sviluppo   Italia   cede   agli   altri  soci  le  proprie  quote  di
partecipazione,  ad  un prezzo pari al valore nominale delle azioni o
quote oggetto di cessione.
  Sono  ammissibili  all'intervento di Sviluppo Italia anche progetti
di nuovi investimenti di imprese nelle quali Sviluppo Italia sia gia'
intervenuta o nelle quali sia ancora presente.
  I  mutui  sono agevolati nelle condizioni di rientro (fino a 5 anni
di  preammortamento  e  fino  a  10  anni  di  ammortamento, con rate
semestrali  posticipate)  e nel tasso (15% nei primi 5 anni e 60% nei
successivi  10  anni  del  tasso di riferimento di cui al decreto del
Ministro  del  tesoro del 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  304  del  30 dicembre 1994). I tassi di interesse sono
ricalcolati,  a  partire  dalla  terza  rata semestrale, in base alla
media  dei  tassi di riferimento in vigore nei dodici mesi precedenti
ad ogni scadenza.
  Per  i  mutui  gia'  stipulati al momento della pubblicazione della
presente delibera, qualora il tasso praticato superi il tasso limite,
come  definito dall'art. 1, punto 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108,
Sviluppo  Italia,  su  richiesta  del  mutuatario,  potra'  procedere
all'adeguamento  dei  tassi  d'interesse,  secondo  i  criteri  e  le
condizioni  riportati al comma precedente, a partire dalla prima rata
in scadenza dopo l'adozione della presente delibera.
  11.   L'assunzione   di  partecipazioni  e  l'erogazione  di  mutui
agevolati,  ai  sensi  del  precedente  punto  10, devono avvenire in
coerenza  con  quanto  previsto  nel  progetto  e  in aderenza con le
effettive esigenze di realizzazione degli investimenti.
  La  partecipazione  di Sviluppo Italia al capitale sociale di nuove
societa'  e  la  sottoscrizione  di  quote  di aumento di capitale in
imprese  gia' operanti avviene mediante versamento in denaro da parte
di Sviluppo Italia. Gli altri soci partecipano mediante versamento in
denaro  e/o  conferimento di beni. In caso di conferimento di beni da
parte degli altri soci, e' necessario dimostrare la natura essenziale
degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto,
fornire  il  valore  dei  beni  conferiti, non superiore al valore di
mercato, e la relativa metodologia di stima utilizzata.
  I  versamenti  di  Sviluppo  Italia in conto capitale devono essere
concomitanti o successivi a quelli degli altri soci.
  I  soci  a  capitale  privato delle imprese partecipate da Sviluppo
Italia  devono  impegnarsi all'acquisto delle azioni o delle quote di
quest'ultima,  al termine del periodo di intervento, come previsto al
punto 10, garantendo detto impegno almeno con un mandato irrevocabile
a  Sviluppo  Italia  di  vendita  di  tante  loro azioni o quote che,
sommate  a  quelle di proprieta' della finanziaria, siano pari almeno
al 51% dell'intero capitale sociale.
  Nel  caso  Sviluppo Italia partecipi a societa' cooperative, idonea
garanzia  puo'  essere  rappresentata almeno dalla costituzione di un
apposito  fondo,  alimentato dagli utili di gestione e finalizzato al
rimborso  delle  quote  di  Sviluppo  Italia  al  termine del periodo
previsto nel piano.
  12.  Per  le iniziative che possono usufruire anche di altre misure
di  aiuto  pubblico,  regionale,  nazionale  o  comunitario, Sviluppo
Italia   e'   autorizzata,  nell'ambito  dei  propri  interventi,  ad
anticipare  alle  partecipate, sotto forma di finanziamento agevolato
con  le  modalita'  previste  al  punto 10, i contributi dalle stesse
richiesti   e  approvati  a  tale  titolo,  a  condizione  che  anche
l'agevolazione  determinata  da tale anticipazione rientri nei limiti
di equivalente sovvenzione.
  I finanziamenti concessi da Sviluppo Italia devono essere assistiti
da  idonee  garanzie  reali  e/o  personali  o  da fondi di garanzia.
Qualora  le garanzie prestate prevedano elementi di aiuto, gli stessi
andranno opportunamente considerati ai fini del calcolo dell'ESL.
  13.  Per  i  fini indicati all'art. 23, comma 3, della citata legge
7 agosto 1997, n. 266, Sviluppo Italia predisporra' e trasmettera' al
Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali apposita scheda di
valutazione.  La  scheda dovra' contenere gli elementi d'informazione
necessari  ai  fini  delle  verifica  da  parte  del  Ministero delle
politiche  agricole e forestali della compatibilita' degli interventi
con   la  normativa  comunitaria,  con  i  contenuti  della  presente
delibera,  nonche'  della  coerenza  con  le  linee  di  indirizzo  e
coordinamento  ex  lege  23 dicembre  1999,  n. 499, e con i relativi
programmi  agricoli,  agroindustriali  e forestali di cui al punto 7,
lettera a), dell'art. 2.
  14.  La  base  dell'insieme  di  spese ammissibili all'agevolazione
comprende:
    a) la  costruzione,  l'acquisizione  o  il  miglioramento di beni
immobili;
    b)  le  nuove  macchine  e  attrezzature,  compresi  i  programmi
informatici;
    c)  le  spese  generali,  come onorari di architetti, ingegneri e
consulenti,   studi  di  fattibilita',  acquisizione  di  brevetti  o
licenze,  fino  ad  un massimo del 12% delle spese sopraindicate a) e
b).  Sono  escluse  le  spese  di  pubblicita'  sui  marchi  detenuti
dall'impresa che presenta il progetto.
  I   progetti  possono  prevedere  il  ricorso  ad  altre  fonti  di
finanziamento  pubblico,  regionali,  nazionali  o  comunitarie,  nel
rispetto   dei   limiti   di   intensita'   fissati  dalla  normativa
comunitaria:  a  tal  fine,  Sviluppo  Italia  puo' coordinare il suo
intervento  con i soggetti preposti alla gestione ed al coordinamento
delle    suddette    altre   fonti,   allo   scopo   di   contribuire
all'accelerazione della spesa dei fondi comunitari.
  D. Interventi a condizioni di mercato.
  15. Sviluppo Italia, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della
presente delibera, puo' finanziare interventi a condizioni di mercato
in base a quanto disposto dalle norme nazionali e comunitarie vigenti
in  materia.  A  tali interventi Sviluppo Italia non potra' destinare
risorse  in  misura  superiore  al  20%  degli  interventi deliberati
annualmente ne' comunque piu' del 10% degli interventi complessivi.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000
Registro  n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
183