La direttiva in oggetto ha stabilito alla data del 29 settembre 2000, il termine ultimo entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento; peraltro particolari esigenze industriali impongono tempi di attuazione molto rapidi. Si informa che questo Dipartimento, in attesa del completamento della procedura di recipimento della direttiva non compatibile con la suddetta scadenza, ha emanato la circolare U.di G. Motorizzazione n. B 65/2000 del 16 ottobre 2000, prot. n. 908/MOT 1.04/C del 16 ottobre 2000, con la quale si rendono applicabili le disposizioni riportate nella direttiva medesima. Pertanto, qualora gli interessati ne facciano richiesta, i Centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri potranno applicare le disposizioni contenute nella direttiva in oggetto garantendo cosi' il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessita' ovvero quello di poter utilizzare in Italia i certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.