IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                                  e
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
  Visto,  in  particolare,  il  comma 10 dell'art. 27, della predetta
legge  n.  488/1999  con  i  quali, nel prevedere l'istituzione di un
canone a favore dello Stato a decorrere dall'anno 2000, si demanda la
disciplina    delle   modalita'   attuative   ad   apposito   decreto
interministeriale;
  Viste  le  istruzioni generali del tesoro approvate con decreto del
Ministro  del  tesoro  10 luglio 1969, ed in particolare gli articoli
393 e 394;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  legge  6 agosto 1990, n. 223, concernente la "Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
  Visto  il  decreto-legge  19 ottobre 1992, n. 407, recante "Proroga
dei   termini   in   materia  di  radiodiffusione",  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
  Visto   il   decreto-legge   27 agosto   1993,   n.   323,  recante
"Provvedimenti  urgenti  in materia radiotelevisiva", convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Vista  la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante "Disposizioni sulla
societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo";
  Vista   la  convenzione  tra  il  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la
concessione   in   esclusiva  del  servizio  pubblico  di  diffusione
circolare  di  programmi  sonori  e televisivi sull'intero territorio
nazionale,  approvata  con  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 marzo 1994;
  Visto   il   decreto-legge   23 ottobre   1996,   n.  545,  recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva",   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 650;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997, n. 249, concernente "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di
termini  previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive";
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni 1o dicembre 1998, n. 78/98, approvativa del regolamento
per  il  rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri;
  Visto   il   decreto-legge   30 gennaio   1999,   n.   15,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni  dominanti  nel  settore  radiotelevisivo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
  Visto   il   decreto-legge   18 novembre   1999,  n.  433,  recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri  in ambito nazionale", convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 2000, n. 5;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e,
comunque,  i  soggetti  che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione,  pubblica  e privata, sonora e televisiva, in ambito
nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone annuo previsto
dal  comma  9,  dell'art.  27,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nella misura e nei limiti ivi previsti.