IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI e IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; Visto, in particolare, il comma 10 dell'art. 27, della predetta legge n. 488/1999 con i quali, nel prevedere l'istituzione di un canone a favore dello Stato a decorrere dall'anno 2000, si demanda la disciplina delle modalita' attuative ad apposito decreto interministeriale; Viste le istruzioni generali del tesoro approvate con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969, ed in particolare gli articoli 393 e 394; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante "Proroga dei termini in materia di radiodiffusione", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482; Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, recante "Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo"; Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive"; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1o dicembre 1998, n. 78/98, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78; Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5; Decreta: Art. 1. 1. I titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9, dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nella misura e nei limiti ivi previsti.