IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative   del   predetto   Fondo  di  rotazione  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n
284,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di  attuazione  della  legge  n.  183/1987  e del decreto legislativo
3 aprile  1993,  n.  96,  in  materia di coordinamento della politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visti  gli  articoli  74  e 75 della legge 19 febbraio 1992, no 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visti  i  regolamenti  (CE)  n.  1260/99  del Consiglio dell'Unione
europea  recante  disposizioni  generali  sui  Fondi strutturali e n.
1784/1999  del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea
relativo al Fondo sociale europeo;
  Vista  la  decisione (CE) della Commissione numero 1774/99 relativa
alla  ripartizione  indicativa degli stanziamenti d'impegno tra Stati
membri  nel  quadro  dell'obiettivo  3  dei  Fondi strutturali per il
periodo  2000-2006  che  ha  assegnato  3.744 milioni di euro (Meuro)
all'Italia, pari a L. 7.249.394.880.000;
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 1103
del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione
dell'euro;
  Vista  la decisione della Commissione n. 1120/00 del 18 luglio 2000
recante   approvazione  del  quadro  comunitario  di  sostegno  (QCS)
2000-2006  per l'obiettivo 3 - Fondo sociale europeo - per un importo
relativo   delle  risorse  comunitarie  pari  a  3.887.129.100  euro,
corrispondenti a L. 7.526.531.462.457, al netto della riserva del 4%;
  Considerato  che,  pertanto,  le  corrispondenti  risorse nazionali
pubbliche,  al  netto della riserva del 4%, ammontano a 4.750.935.567
euro, pari a L. 9.199.094.010.316;
  Tenuto  conto dell'esigenza prioritaria di utilizzare pienamente le
risorse comunitarie;
  Considerati  i vincoli fissati dai nuovi meccanismi per gli impegni
e  i  pagamenti  di  cui  agli  articoli  31  e 32 del regolamento n.
1260/99;
  Atteso  che  il  periodo  di  validita'  delle  spese  relative  ai
programmi  operativi  (PO)  dell'obiettivo  3  facenti  capo  al  QCS
2000-2006  decorre  dal  20 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 30,
paragrafo   2,   del   regolamento  (CE)  n.  1260/99  del  Consiglio
dell'Unione europea;
  Visto  l'art.  31, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE)
n.   1260/99  del  Consiglio  dell'Unione  europea,  che  prevede  il
disimpegno  automatico  per  quelle  quote  di  impegno  sul bilancio
comunitario  non  liquidate mediante acconto o rimborso o per cui non
sia  stata  presentata alcuna richiesta di pagamento alla Commissione
europea nei due anni successivi all'annualita' di riferimento;
  Considerato  che per evitare il rischio di disimpegno automatico e'
necessario  avviare  l'attuazione  dei  PO,  ancora  prima  che venga
conclusa   la  procedura  formale  di  approvazione  da  parte  della
Commissione europea;
  Considerato  che,  a tal fine, deve essere assicurata la tempestiva
partecipazione  finanziaria  nazionale  per le operazioni da porre in
essere  con  i programmi operativi del QCS 2000-2006 e che a tanto si
puo'  provvedere  attribuendo  programmaticamente,  per  il  medesimo
periodo,   le   corrispondenti   quote  di  cofinanziamento  pubblico
nazionale;
  Considerato che il quadro finanziario del QCS 2000-2006 prevede per
i  PO  regionali  e per il PO nazionale una quota nazionale pubblica,
rispettivamente di 4.513.388.789 euro, pari a L. 8.739.139.310.477, e
di  237.546.778  euro,  corrispondenti  a  L. 459.954.699.838, per un
totale      complessivo      di      4.750.935.567     euro,     pari
a L. 9.199.094.0l0.316;
  Considerato  che  in applicazione delle aliquote fissate al punto 3
della  delibera  CIPE  n.  174  del  5  novembre  1999,  le  quote di
cofinanziamento  statale  sono corrispondentemente pari all'80% per i
PO regionali e al 100% per il PO nazionale;
  Considerato  che  la  partecipazione  finanziaria  statale  per  il
periodo  di  programmazione  2000-2006  e' definita, sulla base degli
attuali  quadri  finanziari dei programmi operativi del QCS obiettivo
3,  in  3.848.257.807  euro,  pari  a  L. 7.451.266.143.960, e che il
relativo  onere  viene posto a carico del Fondo di rotazione previsto
dall'art. 5 dalla legge n. 183/1987;
  Considerato che per assicurare l'avvio tempestivo dei PO ed evitare
il  rischio  di  disimpegno  automatico  e'  opportuno autorizzare, a
valere  sul  Fondo  di  cui  all'art.  5  della  legge  n.  183/1987,
l'immediata erogazione fino ad un massimo di 269.378.046 euro, pari a
L. 521.588.629.128,  corrispondente  al 7% del complessivo fabbisogno
di   cofinanziamento   statale   definito   in   3.848.257.807  euro,
corrispondenti a L. 7.451.266.143.960, per il settennio 2000-2006;
  Considerato che la ripartizione tra amministrazioni titolari dei PO
della  anticipazione  fino  ad un massimo di 269.378.046 euro, pari a
L. 521.588.629.128,  debba  essere  effettuata secondo i parametri di
cui alla delibera CIPE n. 174 del 5 novembre 1999;
  Tenuto  conto che le regioni dell'obiettivo 3 debbono assicurare la
disponibilita'   della   pertinente   quota  di  cofinanziamento  per
l'annualita'   2000,  a  valere  sui  rispettivi  bilanci  regionali,
contestualmente alla quota di cofinanziamento statale;
  Visti  gli  articoli  9  e  18  del regolamento (CE) n. 1260/99, in
ordine  alla designazione da parte dello Stato membro delle autorita'
di  gestione  e delle autorita' di pagamento per i singoli PO ed alle
modalita'  concernenti  la  mobilitazione  e  la  circolazione  delle
risorse finanziarie;
  Su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Ritenuto   di   dovere  accogliere  tale  proposta,  gia'  valutata
favorevolmente,   nella  riunione  del  1 agosto  2000,  dalla  prima
Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali
con  le  politiche  comunitarie,  istituita ai sensi delle deibere di
questo Comitato n. 63 del 9 luglio 1998 e n. 79 del 5 agosto 1998;
                              Delibera:
  1. Al  fine di assicurare 1'immediato avvio dei programmi operativi
del  QCS obiettivo 3 e' autorizzata l'erogazione - a valere sul Fondo
di   rotazione   di   cui  all'art.  5  della  legge  n.  183/1987  -
dell'anticipazione fino alla concorrenza di un massimo di 269.378.046
euro, pari a L. 521.588.629.128, corrispondente al 7% del complessivo
fabbisogno  di  cofinanziamento  statale, per il settennio 2000-2006,
secondo il profilo annuale di competenza riportato in allegato A.
  2. Tale erogazione e' subordinata alla presentazione di una domanda
di  accredito,  da inoltrarsi da parte delle amministrazioni titolari
di  PO  al  competente Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con  l'Unione  europea,  formulata  tenendo  conto delle capacita' di
spesa del PO.
  3. La  ripartizione  tra  le amministrazioni titolari dei programmi
operativi  2000-2006 dell'obiettivo 3 dell'importo fino ad un massimo
di  269.378.046 euro, pari a L. 521.588.629.128, di cui al precedente
punto 1, e' riportata nell'allegato B.
  4. Le  Autorita'  di  gestione  del QCS e dei PO designate, a norma
degli  articoli 9 e 18 del regolamento (CE) n 1260/99, e responsabili
dell'efficacia  e  della regolarita' della gestione e dell'attuazione
dei  medesimi  PO  secondo  l'art.  34 del predetto regolamento, sono
elencate nell'allegato C.
  5.  Le  Autorita'  di  pagamento  dei  PO incaricate, a norma degli
articoli 9 del regolamento (CE) n. 1260/99, di elaborare e presentare
le  richieste  di  pagamento  e di ricevere i pagamenti medesimi, con
riferimento  sia  alla  quota  comunitaria,  sia  alla quota pubblica
nazionale, sono elencate nel predetto allegato C.
  6. L'amministrazione centrale capofila per il Fondo sociale europeo
e'  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale - Ufficio
centrale  orientamento  e  formazione  professionale  dei  lavoratori
(UCOFPL).
  7. L'attivazione dei flussi finanziari successivi all'anticipazione
avverra' secondo le modalita' di cui all'allegato D, punto 1.
  8.  Le  modalita'  per il trasferimento delle risorse relative alla
quota  nazionale  statale  ed  a  quella  comunitaria  sono  indicate
nell'allegato D, punto 2.
  9.   Agli  adempimenti  conseguenti  le  successive  modifiche  e/o
integrazioni  del quadro finanziario definito dalla presente delibera
si  provvede  secondo quanto stabilito al punto 5 della delibera CIPE
n.  174  del 5 novembre 1999 ed in sede di verifica di meta' percorso
con  la  Commissione, ai sensi degli articoli 42 e 44 del regolamento
(CE) n. 1260/99.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro  n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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