L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 ottobre 2000
  Premesso   che   l'art.   2,  comma  3,  lettere  a)  e  b),  della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas (di
seguito:  l'Autorita')  24 febbraio  2000, n. 43/00, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 57 del 9 marzo 2000 (di
seguito: deliberazione n. 43/00), recante disposizioni transitorie in
materia di conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate
di  cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997,
n.  70/97,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
150  del  30 giugno  1997  (di seguito: deliberazione n. 70/97), e di
conto  costi  energia di cui all'art. 6 della medesima deliberazione,
prevede che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito:
Cassa  conguaglio)  possa delegare il pagamento dei contributi di cui
all'art.  6,  comma  6.11,  della  deliberazione n. 70/97, e che tale
facolta'   possa   essere   esercitata  dalla  Cassa  conguaglio  nei
confronti:
    a) della  societa'  Enel  distribuzione  S.p.a.  per il pagamento
dell'acconto sui contributi dovuti alla societa' Enel S.p.a. a fronte
dell'acquisto  dell'energia  elettrica  comunque  prodotta  da  altri
operatori  nazionali,  con  effetto fino al 30 giugno 2000 ovvero, se
anteriore,  fino  alla  data  di  perfezionamento  della cessione dei
diritti  e  delle  obbligazioni  relativi  a  tale  acquisto ai sensi
dell'art.  3,  comma  12,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo
16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
    b) delle  societa'  che  svolgono l'attivita' di distribuzione di
energia  elettrica,  costituite  ai  sensi  dell'art.  9,  comma 7, e
dell'art.  13,  comma  2,  del decreto legislativo n. 79/1999, per il
pagamento  dell'acconto  sui  contributi di cui al titolo IV, lettera
B),  del  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei prezzi
29 aprile  1992,  n. 6/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale  - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP,
n.  6/92)  alle  societa'  che  svolgono l'attivita' di produzione di
energia elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a
condizione  che  la societa' delegata e la societa' avente diritto ai
contributi risultino dalla medesima scissione societaria e che tra le
stesse  sussista  un  rapporto  di  controllo o collegamento ai sensi
dell'art.   2359  del  codice  civile,  ovvero  tali  societa'  siano
controllate  dalla  medesima  societa' controllante, con effetto fino
alla  data del 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di
perfezionamento  delle  convenzioni  per  la  cessione  alla societa'
Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale S.p.a. dell'energia
elettrica  e  dei  relativi  diritti  ai sensi dell'art. 3, comma 12,
ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
    il provvedimento CIP n. 6/92;
  Viste:
    la deliberazione n. 70/97;
    la deliberazione n. 43/00;
  Considerato che:
    non  e'  ancora  intervenuta  la  cessione  dei  diritti  e delle
obbligazioni  relativi  all'acquisto  dell'energia elettrica comunque
prodotta  da  altri  operatori nazionali, ai sensi dell'art. 3, comma
12,  primo  periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, e la stipula
delle convenzioni per la cessione alla societa' Gestore della rete di
trasmissione  nazionale  S.p.a. dell'energia elettrica e dei relativi
diritti, ai sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del medesimo
decreto legislativo;
    non  e'  ancora  stata soppressa la parte B della tariffa, di cui
all'art. 1 della deliberazione n. 70/97;
  Ritenuta l'opportunita' di modificare l'art. 2, comma 3, lettere a)
e b), della deliberazione n. 43/00, prorogando al 31 dicembre 2000 il
termine del 30 giugno 2000 previsto da tali disposizioni;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Modificazione   dell'art.   2,  comma  3,  lettere  a)  e  b),  della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 24
                      febbraio 2000, n. 43/00.
  All'art.   2,  comma  3,  lettere  a)  e  b),  della  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n.
43/00,  le  parole  "... fino  al 30 giugno 2000 ..." sono sostituite
dalle parole seguenti: "... fino al 31 dicembre 2000 ...".