IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e  successive  modifiche,  con  il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del 24 febbraio 1995, concernente
l'affidamento  della  gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 marzo  1996  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  29 maggio  1996,  con il quale si affida al
locale  consorzio - Co.Ge.Vo. - la gestione della pesca dei molluschi
bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona;
  Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante la disciplina
della   pesca   dei  molluschi  bivalvi,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1o dicembre  1998, n. 515, con il
quale  si  adotta il regolamento recante la disciplina dell'attivita'
dei   consorzi   di  gestione  della  pesca  dei  molluschi  bivalvi,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in
particolare, l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1o agosto  2000  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  187  dell'11 agosto  2000, con il quale sono
prorogate  al  31 dicembre  2000  le  sperimentazioni  alla pesca dei
molluschi bivalvi;
  Viste  le proposte formulate dal Co.Ge.Vo. di Ancona, da ultimo con
nota  in  data  16 ottobre  2000, circa alcune misure di gestione per
l'esercizio  dell'attivita'  di prelievo delle risorse biologiche del
mare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  quantitativo  massimo  pescabile  giornalmente  da ciascuna
imbarcazione  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita' di pesca dei
molluschi  bivalvi  con  draga idraulica non puo' essere superiore ai
450  kg, per un numero complessivo di quarantacinque sacchi, ciascuno
da 10 kg.
  2. Dalla data del presente decreto al 31 marzo 2001, la cattura dei
molluschi  bivalvi  con  draga  idraulica  puo' essere effettuata nei
giorni feriali di lunedi', martedi', giovedi' e venerdi'.
  E'  consentito  il mercoledi' il recupero di precedenti giornate di
mancata  attivita' a causa di avverse condizioni meteomarine nonche',
previa  delibera  del  consiglio di amministrazione del Co.Ge.Vo., il
recupero  di  precedenti  giornate  di mancata attivita' per esigenze
tecniche (avarie dell'imbarcazione) e/o operativo-gestionali.
  3.  L'attivita'  di  pesca  con  draga  idraulica  nell'ambito  del
compartimento  marittimo  di Ancona, e' consentita limitatamente alle
acque marittime comprese tra il Molo foraneo nord del porto di Ancona
e la foce del fiume Chienti.
  4.  Al  fine  di  una  migliore  offerta  qualitativa  del prodotto
catturato,  il  consiglio  di  amministrazione  del  Co.Ge.Vo., fermo
restando  il  limite  minimo  di  21  millimetri,  puo' deliberare la
selezione del prodotto con la griglia da 22 o 23 millimetri.