IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art. 5, comma 10, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197,
sostituito  dall'art.  4  del  decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153,  ove  e'  stabilito  che  il  Ministro  del tesoro determina con
proprio  decreto  i  criteri  generali con cui l'Ufficio italiano dei
cambi  effettua,  allo  scopo  di  far emergere eventuali fenomeni di
riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei
dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun
intermediario abilitato;
  Visto  il  proprio  decreto  del  21 luglio 2000, con il quale sono
stati  specificati  criteri  generali  per  la  segnalazione dei dati
aggregati  previsti  dall'art.  5,  comma 10 del citato decreto legge
3 maggio 1991, n. 143;
  Ravvisata   la   necessita'   di   consentire  tempi  adeguati  per
l'adattamento delle procedure e dei sistemi informatici impiegati per
la  raccolta, la conservazione e l'aggregazione delle informazioni da
segnalare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 5, comma 3, del decreto 21 luglio 2000 e' sostituito dal
seguente:
    "3.  Le  disposizioni,  emanate  ai  sensi delle norme abrogate o
sostituite, continuano ad essere applicate fino al 31 dicembre 2000".
  2.  L'art. 6, comma 1, del decreto 21 luglio 2000 e' sostituito dal
seguente:
    "1.  Il  presente  decreto  e le disposizioni attuative contenute
nella  circolare  dell'Ufficio  italiano  dei  cambi  si  applicano a
partire  dalle  segnalazioni  riferite  al  mese  di gennaio 2001, da
inoltrare  all'Ufficio  italiano  dei  cambi  entro la seconda decade
di marzo 2001.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 24 ottobre 2000
                                             p. Il Ministro: Morgando