IL DIRETTORE GENERALE
                            per l'impiego

  Visto  l'art.  3,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  d),  del decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visto   l'art.   2,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto-legge
26 novembre  1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56,  che  prevede  interventi  di  sostegno  di  natura  temporanea e
straordinaria  al  fine di favorire iniziative produttive industriali
inserite   in  piani  di  recupero  dell'occupazione,  relativi  alla
cessazione  di  attivita' o riorganizzazione di unita' produttive del
settore  industriale  che  coinvolgono  oltre cinquecento dipendenti,
sulla   base   di  accordi  collettivi  e  d'intesa  con  le  regioni
interessate;
  Visto  l'art.  2,  comma  2,  secondo periodo, del decreto-legge 26
novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
che  prevede  che  l'intervento  di  cui al punto 1 non puo' comunque
superare  i  limiti  pro-capite  stabiliti  dall'art. 1, comma 2, del
decreto-legge  2 maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 28 del
decreto-legge  23 giugno  1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto
1995, n. 341;
  Visto   l'art.  4,  comma  24,  primo  periodo,  del  decreto-legge
1 ottobre  1996,  n.  510,  convertito con legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  prevede  che  la dimensione di cinquecento dipendenti puo'
essere riferita anche a piu' unita' produttive;
  Visto  l'art.  4,  comma  24,  secondo  periodo,  del decreto-legge
1 ottobre  1996,  n.  510,  convertito con legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  prevede  che  gli interventi di sostegno di cui al punto 1
sono  erogati  sulla  base  di accordi collettivi stipulati prima del
31 dicembre 1994;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
relativo  alla ripartizione per l'anno 1998 delle risorse finanziarie
tra  i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione,
ed in particolare allo stanziamento di lire 50 miliardi per gli oneri
connessi  all'incentivazione  delle iniziative produttive industriali
previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;
  Visto   il  decreto  direttoriale  del  31 dicembre  1998  relativo
all'impegno  della somma di lire 50 miliardi che gravano sul capitolo
6785  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
  Visti  gli accordi collettivi stipulati in data al 31 dicembre 1994
e le conseguenti domande presentate dalle aziende;
  Vista  la  domanda  presentata  da Piaggio Aeroindustries S.p.a. in
data 15 settembre 1998;
  Visto  l'accordo  collettivo  stipulato  in  sede  di Ministero del
lavoro in data 27 luglio 1993 tra la Societa' I.A.M. Rinaldo Piaggio,
con  oltre  cinquecento  dipendenti,  e  le  organizzazioni sindacali
FIM-CISL,  FIOM-CGIL,  UILM-UIL nazionali e territoriali che recepiva
gli  accordi  in  sede  sindacale del 6 luglio 1993 e 23 luglio 1993,
relativi al piano di ristrutturazione-riorganizzazione con l'utilizzo
della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e   con  la
ricapitalizzazione della societa' e l'ingresso di nuovi azionisti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del  commercio e
dell'artigianato  del  28 novembre  1994 relativo all'assoggettamento
della  societa' Industrie aeronautiche Rinaldo Piaggio alla procedura
di  amministrazione  straordinaria  a seguito della dichiarazione del
tribunale   di  Genova  dello  stato  di  insolvenza  della  medesima
societa';
  Visto  l'accordo del 29 dicembre 1994 tra la I.A.M. Rinaldo Piaggio
in   amministrazione  straordinaria  e  le  organizzazioni  sindacali
FIM-CISL  FIOM-CGIL, UILM-UIL relativo alla chiusura collettiva degli
stabilimenti  di  Genova-Sestri  e  Finale  Ligure  ed all'intervento
straordinario della cassa integrazione guadagni dal 16 gennaio 1995;
  Visto  il  processo  verbale  del  20 gennaio  1995  presso la sede
dell'U.R.L.M.O  di  Genova  a conclusione dell'esame congiunto tra la
I.A.M.   Rinaldo   Piaggio  in  amministrazione  straordinaria  e  le
organizzazioni  sindacali  FIM-CISL,  FIOM-CGIL, UILM-UIL iniziato il
23 dicembre  1994  e  rinviato  alla  data  del  20 gennaio  1995  su
richiesta  delle  organizzazioni  sindacali, nel quale si conferma il
ricorso  all'intervento  della  cassa  integrazione straordinaria per
mille  unita'  lavorative,  in  conformita' al piano che i commissari
straordinari presenteranno al Ministero dell'industria;
  Considerato  che  in  data  2 settembre 1998 e' stata costituita la
Societa'   Piaggio   Aeroindustries   con  il  conseguente  passaggio
dell'intera   forza   lavoro   della   I.A.M.   Rinaldo   Piaggio  in
amministrazione straordinaria dei due stabilimenti di Finale Ligure e
Sestri Ponente, pari a 1.080 unita', a fronte di un piano industriale
con l'acquisizione di nuove commesse;
  Vista  la  nota  della  regione Liguria in data 6 marzo 2000, nella
quale  si esprime una valutazione positiva in merito alla concessione
societa'  Piaggio  Aeroindustries del contributo a valere sull'art. 2
della legge n. 56/1994;
  Considerati  i  massimali  individuati  dal  Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale e dalla Commissione europea, in materia di
aiuti all'assunzione regolati conformemente al Fondo dell'occupazione
suindicato,  fissati  in 25.000 ecu pro-capite per le piccole e medie
imprese  operanti  nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2 del
regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20  luglio 1993;
  Considerato  che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede
che  il  beneficio  sia  erogato in un'unica soluzione all'atto della
dimostrazione del risultato occupazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  Societa'  Piaggio  Aeroindustries, con stabilimenti in Finale
Ligure  e  Sestri Ponente e sede in Genova, e' concesso un contributo
finanziario  a  sostegno dell'occupazione pari a L. 21.298.970.000, a
fronte   della   salvaguardia   dell'occupazione   di   1.000  unita'
lavorative.