L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 18 ottobre 2000,
  premesso che:
    con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita')  21 maggio  1998,  n.  47/98 (di seguito:
deliberazione  n.  47/98)  sono  state  adottate, previa acquisizione
della  prescritta  intesa  del  Ministero  del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, rilasciata con nota in data 20 maggio
1998,  disposizioni  urgenti  sulla  Cassa  conguaglio per il settore
elettrico  (di  seguito:  Cassa  conguaglio), tra l'altro consistenti
nello  scioglimento  del  Comitato  di  gestione  in  carica  e nella
contestuale  istituzione  di  un  collegio  commissariale con mandato
annuale;
    con  deliberazione  dell'Autorita'  8 giugno  1999,  n. 83/99 (di
seguito:  deliberazione  n.  83/99),  il collegio commissariale della
cassa  conguaglio,  come  sopra  costituito,  e'  stato  prorogato al
30 maggio  2000 al fine di consentire a detto collegio di consolidare
i  risultati  operativi  conseguiti  sul piano della efficienza nelle
procedure  di gestione dei sistemi di perequazione e di formulare una
proposta  di  nuova  organizzazione  della  Cassa  conguaglio  per il
settore  elettrico,  estesa  anche  ai sistemi di controllo contabile
interno,   che   tenga  conto  della  nuova  disciplina  del  mercato
elettrico;
    il  collegio commissariale ha espletato i compiti in relazione ai
quali e' stata disposta la proroga di cui alla deliberazione n. 83/99
e, in particolare:
      a) ha  consolidato  i  risultati  operativi  conseguiti sia sul
piano  della  efficienza  nelle  procedure di gestione dei sistemi di
perequazione   mediante  il  completamento  delle  procedure  per  il
recupero degli arretrati relativi alle erogazioni di competenza degli
esercizi  passati  sia,  sul piano organizzativo, mediante l'impianto
della  rete  informatica degli uffici, la definizione delle procedure
per  l'effettuazione  dei  controlli tecnico-amministrativi presso le
imprese  e il rinnovo della convenzione con l'istituto cassiere. Tali
risultati  sono  descritti nei documenti "Relazione all'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  sull'attivita'  svolta dal collegio
commissariale  dal  1 aprile  1999  al  1 luglio  1999"  e "Relazione
all'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas sull'attivita' svolta
dal  collegio  commissariale dal 1 ottobre 1999 al 31 dicembre 1999",
trasmessi  all'Autorita',  rispettivamente, con note in data 4 agosto
1999,  prot. n. 1013, e 3 aprile 2000, prot. n. 464, e dall'Autorita'
successivamente  trasmesse  al  Ragioniere  generale dello Stato e al
Presidente della sezione del controllo sugli atti del Governo e delle
amministrazioni  dello  Stato della Corte dei conti, rispettivamente,
con  note  in  data  20 settembre  1999,  prot. PR/M99/1388 e in data
7 aprile 2000, prot. PR/M00/585;
      b) ha presentato, con nota in data 27 gennaio 2000, prot. 0064,
una   relazione   recante   "Proposte  e  osservazioni  del  collegio
commissariale   in   materia  di  riforma  o  riassetto  della  Cassa
conguaglio per il settore elettrico e dei sistemi perequazione";
    con delibera 30 maggio 2000, n. 102/00, l'Autorita' ha assunto la
decisione  di  rinnovare le disposizioni urgenti concernenti la Cassa
conguaglio  adottate  con  la  deliberazione  n. 47/98, prorogando il
collegio  commissariale  della  medesima  Cassa  conguaglio nella sua
iniziale  composizione  per  il  periodo  necessario all'adozione dei
provvedimenti  aventi  ad  oggetto  la ridefinizione della disciplina
della   Cassa   conguaglio  e,  piu'  in  generale,  dei  sistemi  di
perequazione, anche con riferimento ai profili di organizzazione;
  Premesso   inoltre   che,   con  riferimento  alle  prospettive  di
intervento  ai  fini della ridefinizione della disciplina della Cassa
conguaglio e, piu' in generale, dei sistemi di perequazione:
    a) la  riforma  del  settore dell'energia elettrica in attuazione
delle  disposizioni  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito:  decreto  legislativo  n.  79/1999)  non  e' ancora giunta a
compimento con riferimento a profili di rilievo quali la costituzione
ed  entrata  in operativita' dell'acquirente unico, la disciplina del
sistema delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica e la
cessione   di   capacita'   produttiva   dell'Enel  S.p.a.  previsti,
rispettivamente,  dagli  articoli  4,  5  e  8  del  medesimo decreto
legislativo;
    b) sono  state  annunciate  misure  in  relazione all'art. 14 del
decreto   legislativo  n.  79/1999  afferenti  aspetti  che  incidono
significativamente  sull'assetto  regolativo del settore dell'energia
elettrica quali, in primo luogo, la riduzione delle soglie di consumo
al superamento delle quali consegue il riconoscimento della qualifica
di  cliente  idoneo  e,  di conseguenza, l'assetto del mercato libero
dell'energia elettrica;
    c) il  riordino  del  sistema tariffario del settore dell'energia
elettrica, previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito:
legge   n.   481/1995),   cui   l'Autorita'   ha  provveduto  con  la
deliberazione  29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione
n.  204/99),  non  ha  trovato ancora piena attuazione, essendo stato
previsto  dall'Autorita',  nella  stessa deliberazione, un periodo di
transizione,  anche  al  fine  di  dare  attuazione  alle esigenze di
gradualita'    evidenziate    nel    documento    di   programmazione
economico-finanziaria   per   gli   anni  2000-2003,  presentato  dal
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri il 1 luglio 1999 e approvato
con le risoluzioni del Senato della Repubblica in data 29 luglio 1999
e della Camera dei deputati in data 29 luglio 1999;
    d) nella   riforma   del   settore  dell'energia  elettrica  come
prefigurata  dal  decreto  legislativo  n.  79/1999, gli obiettivi di
trasparenza dell'ordinamento tariffario e di garanzia dell'equilibrio
economico-finanziario   delle  imprese  esercenti,  in  presenza  del
vincolo di uniformita' tariffaria per tipologie di utenza posto dalla
legge   n.   481/1995,   richiedono  la  definizione  di  sistemi  di
perequazione  dei costi di distribuzione dell'energia elettrica, come
peraltro esplicitamente previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n.
481/1995;
    e) i   sistemi  di  perequazione,  sia  esistenti  che  di  nuova
istituzione,  sono  necessari  per la gestione della transizione alla
nuova  organizzazione  del settore dell'energia elettrica ed al nuovo
ordinamento  tariffario;  in  particolare,  sono  attualmente  ancora
operanti  la  perequazione  dei costi riconosciuti per l'acquisto dei
combustibili  necessari  per  la  produzione,  a  mezzo  di  impianti
termoelettrici,  di energia elettrica destinata ai clienti finali del
mercato  vincolato  ed  il  sistema  di  integrazione tariffaria alle
imprese  elettriche  minori  non  trasferite  all'Enel; e, infine, e'
stato  attivato,  ai  sensi  della  deliberazione  dell'Autorita' del
9 marzo  2000,  n.  53/00  (di  seguito:  deliberazione n. 53/00), un
sistema  di  perequazione relativo all'ulteriore componente di ricavo
riconosciuta  alla  produzione  di  energia  elettrica  destinata  ai
clienti finali del mercato vincolato;
    f) i  sistemi  di  perequazione continueranno ad essere necessari
per   la  gestione  di  flussi  finanziari  generati  da  prestazioni
patrimoniali  imposte all'utenza per il finanziamento di finalita' di
carattere generale (quali, a titolo esemplificativo: le maggiorazioni
del corrispettivo per l'accesso alla rete di trasmissione nazionale e
per  il  suo  uso, a copertura di oneri generali afferenti il sistema
elettrico,  secondo  le  previsioni  dell'art.  3, commi 10 e 11, del
decreto legislativo n. 79/1999);
    g) allo  stato  attuale  i nuovi sistemi di perequazione non sono
stati  completamente  definiti, avendo l'Autorita' approvato, in data
8 giugno  2000,  e  successivamente  diffuso,  il  documento  per  la
consultazione  recante  "Criteri  per  la  definizione dei sistemi di
perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei
distributori  di  energia  elettrica",  nel  quale,  tra  l'altro, si
delinea  una  sequenza  procedurale che condurra' alla definizione di
tali sistemi non prima del dicembre del corrente anno;
    h)  di  conseguenza,  non e' ancora possibile definire l'impianto
organizzativo  necessario  al  funzionamento,  a  regime,  dei  nuovi
sistemi  di  perequazione  e  deve,  pertanto,  essere  mantenuta  in
operativita' la Cassa conguaglio;
    i) a   fronte   del  venir  meno  delle  condizioni  che  avevano
giustificato  l'adozione  della  deliberazione  n.  47/98, si pone la
necessita'  di  adottare  gli  interventi  minimi  di implementazione
dell'attuale   assetto   organizzativo   e  procedurale  della  Cassa
conguaglio,  delineati dallo stesso collegio commissariale o comunque
ricavabili  dalla  prassi  operativa  di  tale  organismo, al fine di
consolidare,  sino  all'adozione  dei  provvedimenti  di  riforma del
sistema   di  perequazione,  i  risultati  operativi  conseguiti  dal
collegio commissariale;
    In relazione all'esigenza di cui al precedente alinea l'Autorita'
con  delibera  29 giugno  2000,  n.  118/00  (di seguito: delibera n.
118/00), ha deciso di sottoporre al Ministro del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica,  ai fini dell'acquisizione della
necessaria  intesa, disposizioni recanti un regime minimo di norme in
materia  di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio con
primario  riferimento alla composizione degli organi di gestione e di
controllo che deve essere snellita e resa piu' funzionale;
  Visti:
    il   decreto   legislativo   del  Capo  provvisorio  dello  Stato
15 settembre 1947, n. 396;
    il  decreto  legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 e, in particolare
l'art. 2;
    la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
    la legge 25 novembre 1971, n. 1041;
    la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
    il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e, in particolare,
l'art. 1;
    la legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in particolare, l'art. 24;
    la legge n. 481/1995 e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 6;
    la legge 3 aprile 1997, n. 94;
    il  decreto legislativo n. 79/1999, di attuazione della direttiva
96/92/CE  recante  norme  comuni  per il mercato interno dell'energia
elettrica;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 263 del 9 novembre 1999;
  Visto  il  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi
6 aprile  1984,  n.  13,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  108  del  18 aprile  1984, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  il documento di programmazione economico-finanziaria per gli
anni  2000-2003, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
il  1 luglio  1999  e  approvato  con le risoluzioni del Senato della
Repubblica in data 29 luglio 1999 e della Camera dei deputati in data
29 luglio 1999;
  Viste:
    la  deliberazione n. 47/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998;
    la  deliberazione n. 83/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 156 del 6 luglio 1999;
    la  deliberazione  n.  204/99,  recante regolazione della tariffa
base,  dei  parametri  e  degli  altri elementi di riferimento per la
determinazione  delle  tariffe  dei  servizi  di  distribuzione  e di
vendita  dell'energia  elettrica  ai clienti del mercato vincolato ai
sensi  dell'art.  2,  comma  12,  lettera e), della legge 14 novembre
1995,  n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;
    la  deliberazione  n. 53/2000, recante disposizioni in materia di
Cassa  conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000;
  Visto il documento per la consultazione approvato dall'Autorita' in
data  8 giugno  2000, recante "Criteri per la definizione dei sistemi
di  perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico
dei distributori di energia elettrica" (Prot. AU/00/162);
  Considerato  che  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica  ha  rilasciato, con nota in data 5 ottobre
2000,  prot.  n.  0079957,  l'intesa  richiesta dall'Autorita' con la
delibera  n.  118/00,  reputando di formulare alcune segnalazioni con
riferimento  agli  articoli  4,  6 e 10 dello schema di provvedimento
definito dall'Autorita' con la medesima delibera;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  modificare lo schema di provvedimento
definito   dall'Autorita'  con  la  delibera  n.  118/00  secondo  le
indicazioni ricavabili dalle segnalazioni formulate dal Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica nella nota
sopra richiamata;
  Ritenuto  che,  anche  in  relazione  alle  indicazioni fornite dal
collegio   commissariale  della  Cassa  conguaglio  nella  richiamata
relazione,  sia  necessario  implementare la disciplina attuale della
Cassa conguaglio definendo un corpo minimo di disposizioni in materia
di  organizzazione  e  funzionamento  con  primario  riferimento alla
composizione  degli organi di gestione e di controllo che deve essere
snellita e resa piu' funzionale;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                              Funzioni
  1.1.  Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948,
n.  98,  la  Cassa  conguaglio  prezzi  per  il settore elettrico, di
seguito  denominata  Cassa,  esercita  le  attribuzioni relative alla
"gestione  di  sovrapprezzi,  di  quote di prezzo o di contribuzioni"
nonche'  le  operazioni  strumentali  alle  stesse  sulla  base delle
determinazioni  adottate  dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, di seguito denominata l'Autorita'.
  1.2.  La  Cassa  puo' esercitare le proprie funzioni direttamente o
avvalendosi,  per  attivita'  istruttorie  e  di  riscossione  e  per
pagamenti,  anche  di  primari  enti creditizi o finanziari prescelti
previo confronto concorrenziale.