IL DIRETTORE GENERALE
per   lo  sviluppo  produttivo  e  la  competitivita'  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
            del Ministero del lavoro e previdenza sociale

  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle
direttive  89/392/CEE,  91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
  Vista  l'istanza  presentata  dall'organismo  "Olocert  -  Istituto
europeo  di  certificazione  S.r.l.",  con  sede  legale  in  via  C.
Cattaneo,  20  -  47900  Rimini,  volta  ad ottenere l'autorizzazione
all'esercizio  delle  attivita' di certificazione CE relativa ai tipi
di macchine di cui all'allegato IV A16;
  Tenuto   conto   che   l'esame   della   documentazione  presentata
dall'organismo "Olocert - Istituto europeo di certificazione S.r.l.",
ha  consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per
il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
  Considerato altresi' che l'organismo "Olocert - Istituto europeo di
certificazione S.r.l.", ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi
per la notifica degli organismi di certificazione CE;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'organismo   "Olocert  -  Istituto  europeo  di  certificazione
S.r.l.",  e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita'
ai  requisiti  essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui
all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE:
    A) Macchine:
      16)  apparecchi  per  il sollevamento di persone con rischio di
caduta verticale superiore a 3 m.
  2. La  certificazione  CE  di  cui  al precedente comma deve essere
effettuata  secondo  le  forme, modalita' e procedure stabilite nella
direttiva  89/392/CEE  e  nelle  relative  modifiche ed aggiornamenti
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.
  3. Con    periodicita'    trimestrale,    copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.