IL DIRETTORE GENERALE
per  lo  sviluppo  produttivo  e  la  competitivita'    del Ministero
dell'industria, del commercio   e dell'artigianato
                                  e
                        IL DIRETTORE GENERALE
                       dei rapporti di lavoro
         del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

  Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle
direttive  89/392/CEE,  91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti
il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle
macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
  Vista  la  direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la
documentazione  da  produrre  per l'autorizzazione degli organismi di
certificazione CE;
  Visti  i  decreti  del  9  maggio  1995,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 122 del 27 maggio 1995, del 14 febbraio 1996 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del  24  febbraio  1996,  con cui
l'organismo  Novicon  S.a.s. di R. Castelli & C. e' stato autorizzato
alla  certificazione  in  via  provvisoria  per alcuni settori di cui
all'allegato IV della direttiva n. 89/392 e successive modifiche;
  Vista  l'istanza  presentata  dall'organismo  "Novicon  Sas  di  R.
Casteli  &  C.",  con  sede  legale  in via Pier Linzanico, 9 - 23821
Abbadia Lariana (Lecco);
  Vista  l'istanza  di  conferma dell'autorizzazione provvisoria e di
estensione   dell'autorizzazione   a   tutti   i   rimanenti  settori
dell'allegato  IV  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
luglio 1969, n. 459;
  Visto  il verbale di accertamento del 19 ottobre 1999, prot. n. 651
dell'ufficio    provinciale    dell'industria    del    commercio   e
dell'artigianato di Lecco;
  Tenuto   conto   che   l'esame   della   documentazione  presentata
dall'organismo  "Novicon  S.a.s.  di R. Castelli & C.", ha consentito
l'accertamento  del  possesso  dei previsti requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione alla certificazione CE;
  Considerato  che  l'organismo "Novicon S.a.s. di R. Castelli & C.",
ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi di cui all'allegato VII
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. L'organismo "Novicon S.a.s. di R. Castelli & C.", e' autorizzato
ad  emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali
di  sicurezza  per  i  seguenti  prodotti  di  cui  all'allegato  IV,
lettere A) e B), della direttiva 89/392/CEE:
    A) Macchine:
      1)  seghe  circolari  (monolama e multilama) per la lavorazione
del  legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e
di materie assimilate;
      1.1)  seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel corso della
lavorazione,  a  tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con
dispositivo di trascinamento amovibile;
      1.2)  seghe  ad  utensile  in  posizione  fissa nel corso della
lavorazione,  a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato,
a spostamento manuale;
      1.3)  seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel corso della
lavorazione,  dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
      1.4)  seghe  ad  utensile mobile nel corso della lavorazione, a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;
      2)  spianatrici  ad  avanzamento manuale per la lavorazione del
legno.
      3)  Piallatrici  su una faccia a carico e/o scarico manuale per
la lavorazione del legno;
      4)  seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a
carrello  mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del
legno  e  di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di
materie assimilate;
      5)  macchine  combinate  dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al
punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;
      9)  presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo
dei  metalli,  a  carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di
lavoro  possono  avere  una  corsa  superiore  a 6 mm e una velocita'
superiore a 30 mm/s;
      10) formatrici di materia plastica per iniezione e compressione
a carico o scarico manuale.
  2. La  certificazione  CE  di  cui  al precedente comma deve essere
effettuata  secondo  le  forme,  modalita'  e procedure stabilite nei
pertinenti  articoli  del  decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio  1996,  n.  459, della direttiva 89/392/CEE e delle successive
direttive  91/368/CEE,  93/44/CEE  e  93/68/CEE, recanti modifiche ed
aggiornamenti;
  3. Con    periodicita'    trimestrale,    copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.