IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e IL DIRETTORE GENERALE dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9; Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE; Visto il decreto del 23 aprile 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 1998 con cui l'organismo e' stato autorizzato alla certificazione, nell'ambito di taluni tipi di macchine di cui all'allegato IV della direttiva 89/392 e successive modifiche; Vista l'istanza presentata dall'organismo "Nemko S.p.a.", con sede legale in via Trento e Trieste, 116/118 - 20046 Biassono (Milano), volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punti A15 e A16; Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo "Nemko S.p.a.", ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE; Considerato che l'organismo "Nemko S.p.a.", ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE; Decretano: Art. 1. 1. L'organismo "Nemko S.p.a.", e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera A), della direttiva 89/392/CEE: A) Macchine: 15) ponti elevatori per veicoli; 16) apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 m. 2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche ed aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE. 3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.