IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
  Vista  la  legge  23 agosto  1988, n. 400 e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il
testo unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto ministeriale del 15 maggio 2000 prot. n. 460/DM,
registrato  il 1 giugno 2000 dalla Corte dei conti, n. 01 364, con il
quale  il  Ministro della pubblica istruzione ha delegato alcuni atti
di propria competenza ai Sottosegretari di Stato sen. prof.ssa Silvia
Barbieri,  sen.  prof.ssa  Carla Rocchi, prof. Giovanni Manzini e on.
dott. Giuseppe Gambale;
  Ritenuto  di  dover modificare il citato decreto del 15 maggio 2000
per procedere ad una nuova attribuzione di deleghe, ai Sottosegretari
di  Stato  Barbieri,  Manzini  e  Gambale, a seguito della cessazione
della  sen.  prof.ssa  Rocchi  dalle funzioni di Sottosegretario alla
pubblica istruzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Resta   ferma   la   competenza  del  Ministro  sugli  atti  e
provvedimenti  per  i  quali  un'espressa  disposizione di legge o di
regolamento  escluda  la  possibilita' di delega, nonche' quelli che,
sebbene  delegati,  siano dal Ministro specificamente a se' avocati o
comunque direttamente compiuti;
  2.  Resta  altresi'  ferma la competenza del Ministro sugli atti di
natura  politica,  siano  essi  di  natura  legislativa siano essi di
natura  finanziaria, sugli atti d'indirizzo e di direttiva, come pure
sulla  verifica  dei  risultati  dell'azione amministrativa alla luce
delle direttive generali politico-amministrative impartite;
  3.  Ferma  restando la competenza sugli atti di cui ai commi 1 e 2,
ai  Sottosegretari  di  Stato  menzionati in premessa e' conferita la
delega  a  trattare,  sulla  base delle indicazioni del Ministro, gli
affari  inerenti  alle  materie  per ciascuno indicate nei successivi
articoli 2, 3, 4 e 5;