IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto ministeriale del 15 maggio 2000 prot. n. 460/DM, registrato il 1 giugno 2000 dalla Corte dei conti, n. 01 364, con il quale il Ministro della pubblica istruzione ha delegato alcuni atti di propria competenza ai Sottosegretari di Stato sen. prof.ssa Silvia Barbieri, sen. prof.ssa Carla Rocchi, prof. Giovanni Manzini e on. dott. Giuseppe Gambale; Ritenuto di dover modificare il citato decreto del 15 maggio 2000 per procedere ad una nuova attribuzione di deleghe, ai Sottosegretari di Stato Barbieri, Manzini e Gambale, a seguito della cessazione della sen. prof.ssa Rocchi dalle funzioni di Sottosegretario alla pubblica istruzione; Decreta: Art. 1. 1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti; 2. Resta altresi' ferma la competenza del Ministro sugli atti di natura politica, siano essi di natura legislativa siano essi di natura finanziaria, sugli atti d'indirizzo e di direttiva, come pure sulla verifica dei risultati dell'azione amministrativa alla luce delle direttive generali politico-amministrative impartite; 3. Ferma restando la competenza sugli atti di cui ai commi 1 e 2, ai Sottosegretari di Stato menzionati in premessa e' conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti alle materie per ciascuno indicate nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5;