IL DIRETTORE GENERALE per l'impiego Visto l'art. 10, ultimo comma della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: "gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dallo Istituto centrale di statistica"; Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale attribuisce alla competenza dei dirigenti l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 3055 del 5 luglio 2000, da cui risulta che la suddetta variazione e' stata pari a + 5,7% nel periodo maggio 1997-maggio 2000; Decreta: Art. 1. 1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 179.394 a L. 189.619 e da L. 3.587.930 a L. 3.792.442. 2. Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettamente da L. 35.867 a L. 37.911 e da L. 143.512 a L. 151.692.