IL DIRETTORE GENERALE
                            per l'impiego

  Visto l'art. 10, ultimo comma della legge 29 marzo 1985, n. 113, il
quale  stabilisce  che:  "gli  importi  delle sanzioni amministrative
previste  dal  presente  articolo  sono  adeguati  ogni tre anni, con
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base
alla  variazione  dell'indice  del  costo  della vita calcolato dallo
Istituto centrale di statistica";
  Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80,  il quale attribuisce alla competenza dei dirigenti l'adozione di
atti  di  gestione  e  di atti o provvedimenti amministrativi, di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 3055
del 5 luglio 2000, da cui risulta che la suddetta variazione e' stata
pari a + 5,7% nel periodo maggio 1997-maggio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge
29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 179.394 a
L. 189.619 e da L. 3.587.930 a L. 3.792.442.
  2.   Gli   importi  stabiliti  nel  secondo  comma  sono  aumentati
rispettamente da L. 35.867 a L. 37.911 e da L. 143.512 a L. 151.692.