Al Ministero dell'ambiente - Ufficio di
                              gabinetto
                              Al    Ministero   dell'industria,   del
                              commercio  e dell'artigianato - Ufficio
                              di gabinetto
                              Al  Ministero  dell'universita' e della
                              ricerca scientifica e tecnologica
                              Alle  regioni  e  province  autonome  -
                              Assessorati agricoltura
                                  e, per conoscenza:
                              All'Agrofarma
                              All'Unionchimica
                              Al GRIFA
                              All'Associazione    italiana   per   la
                              protezione delle piante c/o Universita'
                              Cattolica
                              All'Associazione  italiana  specialisti
                              fitopatologi        c/o       Consorzio
                              fitosanitario obbligatorio
                              Alla Societa' italiana di ricerca sulla
                              flora   infestante   c/o  Dip.  scienze
                              agroambientali e produzione vegetale
                              Alla      Confederazione      nazionale
                              coltivatori diretti
                              Alla       Confederazione      italiana
                              agricoltori
                              Alla       Confederazione      generale
                              agricoltura italiana

Premesse.
  In  attuazione  della  direttiva del Consiglio n. 91/414/CEE del 15
luglio  1991,  e  successive  modifiche,  e' stato emanato il decreto
legislativo  del  17 marzo  1995,  n. 194, pubblicato nel supplemento
ordinario  n. 60 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
122  del  27  maggio  1995,  relativo all'immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari.
  Detto  decreto legislativo n. 194/1995 prevede, tra l'altro, che le
prove  di campo occorrenti ai fini dell'autorizzazione di un prodotto
fitosanitario  debbano  essere  condotte  da  organismi ufficialmente
riconosciuti da questo Ministero e sottoposti a periodiche e regolari
ispezioni  volte  ad  accertare l'esistenza dei requisiti prescritti,
nonche' la corretta esecuzione delle prove da parte dei medesimi.
  In  particolare  e' previsto, all'art. 4, comma 8, di detto decreto
legislativo,  che le ispezioni di cui sopra siano svolte da ispettori
iscritti  preventivamente  in  una lista nazionale che sara' adottata
con  decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con i
Ministri della sanita' e dell'ambiente.
  Tale lista nazionale di ispettori sara' sottoposta ad aggiornamento
annuale  con  apposito  provvedimento di questo Ministero di concerto
con i Ministeri della sanita' e dell'ambiente.
Requisiti.
  Gli    aspiranti   ispettori   non   appartenenti   alla   pubblica
amministrazione  devono  essere  in  possesso  di  tutti  i requisiti
previsti ai punti a), b), c) e d) di seguito specificati:
    a) esperienza  professionale,  almeno quinquennale, in materia di
prove  di  campo con prodotti fitosanitari; la durata di tale periodo
viene   ridotta  proporzionalmente  qualora  risulti  documentata  la
partecipazione  a  corsi  di  specializzazione  post-laurea specifici
nella  difesa  fitosanitaria od affini. La durata di tali corsi sara'
considerata valida ai fmi della esperienza quinquennale richiesta;
    b) diploma  di  laurea  in  scienze  agrarie, scienze biologiche,
chimica o equipollenti, ovvero
      diploma  universitario (laurea breve) nel settore delle scienze
agrarie o equipollente ed ulteriori due anni di esperienza in materia
di prove di campo con prodotti fitosanitari, ovvero
      diploma  di  perito  agrario o equipollente ed ulteriori cinque
anni  di  esperienza  in  materia  di  prove  di  campo  con prodotti
fitosanitari;
    c) non esercitare a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attivita'
di collaborazione o di dipendenza da societa' interessate nei settori
della produzione e del commercio di prodotti fitosanitari;
    d) non  esercitare a qualsiasi titolo attivita' di collaborazione
o  di dipendenza da enti ed organismi riconosciuti ai sensi dell'art.
4, commi 5 e 7, del decreto legislativo n. 194/1995.
  Gli  aspiranti ispettori appartenenti alla pubblica amministrazione
devono  essere  in possesso solo dei requisiti previsti ai precedenti
punti b), c) e d) ed appartenere ai ruoli tecnici o scientifici delle
amministrazioni in indirizzo;
    e) ognuna  delle  suddette  persone dovra' risultare in possesso,
all'atto  della  domanda, dei requisiti di onorabilita' stabiliti dal
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 18 marzo 1998, n. 161, comprovato da:
      dichiarazione,  resa davanti a pubblico ufficiale, di possedere
i requisiti di cui al decreto citato;
      certificato casellario giudiziale;
      certificato  carichi  pendenti  presso  la  pretura e presso il
tribunale;
      dichiarazione,  resa davanti a pubblico ufficiale, di non esser
stato  destinatario, in altri Stati, di provvedimenti che comportano,
secondo   l'ordinamento   italiano,   la  perdita  dei  requisiti  di
onorabilita' di cui al decreto suddetto;
      certificato   attestante  che  la  persona  non  e'  fallita  o
sottoposta a procedura equivalente.
  Si   evidenzia   che   le   firme   sulla  domanda  e  la  relativa
documentazione vanno apposte a norma della legge n. 1253/1966.
  Per  entrambe  le categorie, la prescritta certificazione antimafia
sara' acquisita a cura di questa amministrazione.
Modalita' di presentazione domanda.
  Al  fine  della  formazione  della  suddetta  lista  gli  aspiranti
ispettori   appartenenti   o   meno   alla  pubblica  amministrazione
presentano  domanda,  utilizzando il fac-simile riportato in allegato
1.
  La  domanda  deve  essere inoltrata entro e non oltre il termine di
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al Ministero delle
politiche  agricole  e forestali - Direzione generale delle politiche
agricole ed agroindustriali nazionali - ex Divisione III - Produzioni
vegetali - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
  Fatta   salva  la  facolta'  di  avvalersi,  nei  casi  consentiti,
dell'autocertificazione  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 ottobre  1998,  n.  403,  tale  domanda  dovra' essere
corredata della seguente documentazione:
    1)   curriculum  professionale  e  copia  del  titolo  di  studio
richiesto al punto b);
    2)   documentazione   comprovante   il  possesso  dell'esperienza
pluriennale di cui al punto a);
    3)  dichiarazione  nella  quale  il  candidato  attesti, sotto la
propria  responsabilita', di possedere i requisiti di cui ai punti c)
e  d) e si impegni alla riservatezza delle informazioni acquisite nel
corso  delle  ispezioni e a fornire informazioni complete e veritiere
al Ministero delle politiche agricole e forestali;
    4)  la  documentazione di cui al punto e) del precedente capitolo
"Requisiti".
  Gli  aspiranti ispettori appartenenti alla pubblica amministrazione
sono  esonerati  dalla  presentazione  della documentazione di cui al
punto  2  ma  devono  essere  in  possesso dell'assenso della propria
amministrazione  di  appartenenza  a  far  parte  della  lista  degli
ispettori.
  Le  segnalazioni  contenute  nelle domande sono esaminate da questo
Ministero     avvalendosi     dell'apposito    Comitato    consultivo
tecnico-scientifico  "Prove  sperimentali  di  campo"  istituito  con
decreto  ministeriale  29 gennaio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1997.
  Per  l'aggiornamento di detta lista vengono prese in considerazione
tutte  le  istanze  pervenute  entro  il  mese  di novembre dell'anno
successivo a quello di approvazione della lista precedente.
  Gli ispettori iscritti nella lista nazionale operano in conformita'
con  quanto  stabilito dalla normativa vigente ed hanno diritto ad un
compenso   forfettario   giornaliero   da   stabilirsi  con  apposito
provvedimento.
  Le  risorse finanziarie necessarie per il pagamento del compenso di
cui  sopra  provengono  dal pagamento delle tariffe di cui al decreto
ministeriale  25 febbraio  1997,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1997.
Attivita' ispettiva.
  Le   ispezioni   riguardano  la  struttura  di  sperimentazione  di
enti/organismi  che svolgono prove ufficiali di campo finalizzate sia
alla   produzione  di  dati  di  efficacia  sia  alla  determinazione
dell'entita' dei residui dei prodotti fitosanitari.
Scopo dell'ispezione.
  In  relazione al tipo di attivita' dell'ente/organismo le ispezioni
vengono svolte per determinare separatamente:
    1)  il  grado  di  conformita'  delle strutture e delle procedure
adottate  nella  realizzazione  di  prove  di  campo  fmalizzate alla
determinazione  dei  residui  di  prodotti  fitosanitari,  secondo  i
principi   fissati  dall'art.  2,  comma  1,  punto  a)  del  decreto
interministeriale  27 novembre  1996,  rispetto  ai  requisiti minimi
stabiliti dall'art. 3, comma 1 del medesimo decreto;
    2)  il  grado  di  conformita'  delle strutture e delle procedure
adottate  nella  realizzazione  di  prove  di  campo finalizzate alla
produzione  di  dati di efficacia di prodotti fitosanitari, secondo i
principi  fissati  dall'art.  2,  comma  1,  punto  b),  del  decreto
interministeriale  27 novembre  1996,  rispetto  ai  requisiti minimi
stabiliti dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto.
Composizione commissione ispettiva.
  Le  ispezioni  sono  effettuate  da  una  commissione  composta  da
ispettori  scelti dal Ministero delle politiche agricole e forestali,
sentito    il    Comitato   consultivo   tecnico-scientifico   "Prove
sperimentali di campo", fra gli iscritti nella lista nazionale.
  Nella  designazione dei componenti della commissione ispettiva sono
esclusi  coloro  che  nei tre anni precedenti hanno avuto rapporti di
collaborazione a qualsiasi titolo con l'ente da ispezionare.
  Sono   altresi'   esclusi  tutti  gli  ispettori  che  non  abbiano
frequentato  il  corso  di formazione ed aggiornamento dell'attivita'
ispettiva  secondo  il  programma  stabilito  dal Comitato consultivo
tecnico-scientifico "Prove sperimentali di campo".
  Oltre  a  frequentare  il  corso,  l'ispettore e' tenuto a svolgere
l'incarico    ricevuto,    entro   i   limiti   temporali   stabiliti
dall'amministrazione  salvo  gravi  e documentati motivi, pena la sua
cancellazione dalla lista nazionale.
Modalita' dell'ispezione.
  Le  modalita'  di  conduzione,  la  periodicita'  e la durata delle
ispezioni  devono essere conformi alle linee guida definite dal MiPAF
sentito  il parere del Comitato consultivo tecnico-scientifico "Prove
sperimentali di campo".
  L'ente/organismo  oggetto di visita ispettiva deve provvedere entro
il  semestre  dell'anno  in  cui  e'  prevista la visita ispettiva al
pagamento delle tariffe previste dal decreto ministeriale 25 febbraio
1997,  n.  31492,  sul c/c postale n. 12451019 intestato a "Tesoreria
provinciale  dello  Stato  di  Viterbo  - Comitato consultivo tecnico
scientifico  DM  29/1/97  -  Ispettori  ministeriali.  Decreto lgs.vo
17/3/95",  pena  la  sospensione del riconoscimento ufficiale oggetto
della verifica.
  Gli  ispettori  iscritti  nella lista nazionale hanno il compito di
verificare  che  gli  enti  ed organismi riconosciuti per eseguire le
prove  di  campo con prodotti fitosanitari operino nel rispetto della
normativa vigente in materia.
  Nello  svolgimento  delle loro funzioni gli ispettori, accompagnati
dal  responsabile  dell'ente/organismo  o  suo delegato, hanno libero
accesso  a  tutti  i  locali  e  campi  sperimentali  ed  a  tutte le
informazioni che ritengano necessarie.
  Gli  ispettori nel redigere il verbale d'ispezione devono astenersi
dall'esprimere  qualsiasi  giudizio  o  valutazione  in  merito  alla
necessita'  dell'esecuzione  delle prove, agli obiettivi raggiunti ed
all'interpretazione dei risultati.
Valutazione delle ispezioni.
  La  Commissione ispettiva deve trasmettere entro quindici giorni il
verbale   di  ispezione  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione   generale   delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali  nazionali - ex Divisione III - Produzioni vegetali -
Via  XX Settembre,  20 - 00187 Roma, al fine della sua valutazione da
parte del Comitato consultivo "Prove sperimentali di campo".
  Il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, comunica entro
sessanta   giorni   dalla  valutazione  adottata  dal  Comitato  agli
enti/organismi interessati l'esito dell'ispezione effettuata. Qualora
la  valutazione  del  Comitato sia negativa, il MiPAF puo' richiedere
all'ente/organismo  interessato gli adeguamenti ritenuti necessari al
mantenimento   del  riconoscimento  ovvero  disporre  la  revoca  del
predetto riconoscimento ufficiale.
  In  tali  casi  l'ente/organismo  interessato  puo'  presentare  al
Ministero   delle   politiche   agricole   e   forestali  le  proprie
controdeduzioni   entro   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione di cui sopra.
    Roma, 1o agosto 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 139