IL DIRETTORE GENERALE
                    del Dipartimento delle dogane
                      e delle imposte indirette

  Visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre
1991,  relativo  alle  statistiche  degli  scambi  di  beni tra Stati
membri,  modificato, da ultimo, con regolamento (CE) n. 1624/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2000;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1901/2000  della Commissione, del
7 settembre  2000,  che  fissa talune disposizioni d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 3330/1991.
  Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
sul  sistema  comune  di  imposta sul valore aggiunto, modificata, da
ultimo,  dalla  direttiva  n.  2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo
2000;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio
1992,  concernente  la  cooperazione amministrativa nel settore delle
imposte indirette;
  Visto   l'art.   6   del  decreto-legge  23 gennaio  1993,  n.  16,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che
stabilisce  l'obbligo  per  i soggetti passivi all'imposta sul valore
aggiunto  di  presentare  agli  uffici doganali elenchi riepilogativi
periodici  degli  scambi  di  beni  effettuati  con  i  soggetti  IVA
residenti  nei  territori  degli  altri  Stati membri della CEE e che
prevede  la  compilazione  di  detti  elenchi su stampati conformi ai
modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto  il  decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427, recante, fra
l'altro,  armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta;
  Visto   l'art.  34  del  decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85,
recante  misure  urgenti  per il risanamento della finanza pubblica e
per l'occupazione nelle aree depresse;
  Visto   il  decreto  21 ottobre  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  251  del  24 ottobre  1992,  con  il  quale sono stati
approvati  tali  modelli  e  le  relative  istruzioni  per l'uso e la
compilazione,  modificato  con  decreto  4 febbraio  1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n.
10,  recante  norme  per  la semplificazione di alcuni oneri connessi
alla fornitura di informazioni statistiche;
  Visti  i  regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997, n. 974/98
del  3 maggio  1998 e n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, del Consiglio,
relativi all'introduzione dell'euro;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
integrato  e  modificato  dal  decreto legislativo 15 giugno 1999, n.
206;
  Viste   le   note   n.   13159  del  29 dicembre  1999  e  n.  6657
dell'8 settembre    2000,    contenenti    le   richieste   formulate
dall'Istituto nazionale di statistica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Modelli degli stampati
  1.  Sono  approvati  gli uniti modelli degli stampati da utilizzare
per  la  compilazione  degli  elenchi  riepilogativi,  in euro, delle
cessioni  e  degli  acquisti  intracomunitari di beni, qui di seguito
elencati:
    a) modello  INTRA-1  (euro), relativo al frontespizio dell'elenco
riepilogativo delle cessioni (allegato I);
    b) modello   INTRA-1   bis   (euro),   relativo  alla  sezione  1
dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato II);
    c) modello   INTRA-1   ter   (euro),   relativo  alla  sezione  2
dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato III);
    d) modello  INTRA-2  (euro), relativo al frontespizio dell'elenco
riepilogativo degli acquisti (allegato IV);
    e) modello   INTRA-2   bis   (euro),   relativo  alla  sezione  1
dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato V);
    f) modello   INTRA-2   ter   (euro),   relativo  alla  sezione  2
dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato VI).
  2.  Sono  altresi'  approvate  le annesse istruzioni per l'uso e la
compilazione dei predetti stampati (allegato VII).
  3.  Gli elenchi possono essere altresi' redatti su carta bianca non
specificamente  predisposta,  purche'  il contenuto degli elenchi sia
sostanzialmente  identico  a  quanto  previsto  nei modelli di cui al
presente articolo.