IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria; Visto l'art. 2, comma 1, del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'8 settembre 2000 sulla gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati adottato d'intesa con la Consob ("provvedimento della Banca d'Italia"); Visto che entro il termine previsto dall'art. 11, comma 1, del provvedimento della Banca d'Italia e' pervenuta la sola domanda della Monte Titoli S.p.a.; Verificata la completezza della documentazione presentata; Considerato che in particolare sono stati accertati il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del provvedimento della Banca d'Italia nonche' l'adozione di adeguate misure di contenimento del rischio anche a fronte dello svolgimento di attivita' accessorie e dell'eventuale svolgimento di attivita' diverse da quelle di gestione dei servizi di liquidazione; Considerato che e' stata altresi' accertata la conformita' alle disposizioni del cennato provvedimento del regolamento operativo del servizio di liquidazione su base lorda denominato Express, allegato alla presente autorizzazione; Considerato che sino all'avvio dell'esercizio, da parte della societa' autorizzata, del servizio di compensazione e liquidazione su base netta restano in vigore le disposizioni relative al servizio di compensazione di strumenti finanziari contenute nel provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 aprile 1997; Valutata positivamente la proposta nel suo complesso; D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la Borsa (Consob); Autorizza la Monte Titoli S.p.a. alla gestione dei servizi di liqui-dazione. La Monte Titoli S.p.a. entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione deve presentare alla Banca d'Italia e alla Consob, per l'approvazione, il regolamento operativo del servizio di compensazione e di liquidazione su base netta. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 30 ottobre 2000 Il Governatore: Fazio