IL DIRIGENTE GENERALE
                   del Dipartimento dell'industria
                    commercio e dell'artigianato
  Premesso che:
    con delibera della giunta regionale n. 1930 del 28 marzo 1996, e'
stata  rilasciata  la  concessione  mineraria  per lo sfruttamento di
acque minerali, emergenti in localita' Policaretto del comune di Acri
(Cosenza),  alla  societa'  Fonti Policaretto della Sila S.r.l., gia'
Hydrochem S.r.l., con sede legale in localita' Gregoria - Gesuiti del
comune di San Vincenzo La Costa (Cosenza);
    con  decreto  del  Ministero della sanita' n. 3228 del 6 dicembre
1999,  l'acqua  "Sorgente  Serra  Policaretto  della  Sila", e' stata
riconosciuta     come     acqua    minerale    naturale    al    fine
dell'imbottigliamento e della vendita;
    con   proprio   D.D.G.   n.  120  dell'8 agosto  2000,  la  Fonti
Policaretto  della  Sila  e'  stata  autorizzata  al  confezionamento
dell'acqua  minerale  in bottiglie in PET da 0,5 litri, 1,5 litri e 2
litri;
    con istanza prodotta in data 22 maggio 2000, acquisita agli atti,
la   societa'   Fonti  Policaretto  della  Sila  S.r.l.,  ha  chiesto
l'autorizzazione,  nelle  forme  di  legge  dovute, all'immissione in
commercio  dell'acqua  minerale  naturale  denominata "Sorgente Serra
Policaretto della Sila";
    la societa' ha redatto il documento di sicurezza e salute, datato
20 maggio  2000, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 624 del
25 novembre 1996;
  Considerato che:
    allo scopo di accertare le condizioni previste negli articoli 3 e
4  del  decreto  legislativo  n.  399/1999, alla quale e' subordinata
l'autorizzazione regionale per l'immissione in commercio, il servizio
del  7o  Dipartimento,  competente per territorio, ha indetto in data
28 settembre  2000  apposita conferenza dei servizi, alla quale hanno
partecipato rappresentanti dell'Assessorato regionale alla sanita' ed
all'industria,  commercio  e artigianato, nonche' dell'A.S.L. n. 5 di
Cosenza;
    la   predetta  conferenza  dei  servizi  ha  ritenuto  ampiamente
soddisfatte  le  condizioni  richiamate dai citati articoli 3 e 4 del
decreto legislativo n. 339/1999;
    tutti  gli  impianti  esistenti  sono  stati installati nel pieno
rispetto della normativa urbanistica;
  Visti:
    il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
    il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
    il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
    il  decreto  ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita'
di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
    il decreto-legge del 25 novembre 1996, n. 624;
    la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;
    il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105,  cosi' come
modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 399;
    le D.G.R. n. 1746/99 e 2661/99;
    il  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale n. 354 del
24 giugno 1999;
    il  parere,  espresso in data 28 settembre 2000, dalla conferenza
dei   servizi,  appositamente  convocata,  il  cui  verbale  allegato
costituisce parte integrante del presente atto;
  Considerato  potersi rilasciare l'autorizzazione alla utilizzazione
e  commercializzazione  dell'acqua minerale di che trattasi a seguito
dell'istruttoria  compiuta  dai dirigenti delle strutture interessate
del 7o Dipartimento;
  Atteso  che  il  presente  decreto  non e' soggetto a controllo, ai
sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127/1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           Autorizzazione
  La societa' Fonti Policaretto della Sila S.r.l., con sede legale in
S. Vincenzo  La  Costa  (Cosenza),  e sede di produzione in localita'
Serra  Policaretto  del comune di Acri, ai sensi degli articoli 5 e 6
del  decreto  legislativo  25 gennaio  1992  n. 105, modificato dagli
articoli 3  e  4  del  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 339, e'
autorizzata   alla  utilizzazione  e  commercializzazione  dell'acqua
minerale naturale denominata "Sorgente Serra Policaretto della Sila",
di  cui  alla  concessione  rilasciata  dalla  giunta  regionale  con
deliberazione n. 1930/96;